Cassazione Penale, Sentenza n. 2230/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria dell'11/11/2020 che aveva rigettato l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura di Reggio Calabria (notificato il 30/01/2020) in esecuzione di sentenza definitiva del Pretore di Reggio Calabria del 23/02/1994. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 666, comma 5, c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva previamente accertato l'esistenza e lo stato della procedura di condono edilizio e i tempi necessari alla definizione della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha legittimamente rigettato l'istanza perché il ricorrente non aveva prodotto alcuna prova documentale dell'effettivo deposito della domanda di condono edilizio, pur essendo tenuto a farlo. La Corte ha inoltre escluso la ricezione, in sede di legittimità, di documenti prodotti per la prima volta davanti ad essa, richiamando il limite del ruolo di mera legittimità e la giurisprudenza costante. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro; la Corte valuta che, comunque, l'onere probatorio circa il deposito della domanda di condono grava sul ricorrente e il giudice non è tenuto ad acquisire d'ufficio la prova in assenza di norma che lo richieda.
Richiamato dalla Corte per spiegare i limiti della produzione documentale in sede di legittimità: il codice non consente la ricezione indiscriminata di nuovi documenti in Cassazione, salvo le eccezioni previste.
Richiamato solo per contrasto: il nuovo codice non ha previsto per la Cassazione la stessa facoltà di produzione documentale prevista in altri istituti, rafforzando il principio del ruolo di mera legittimità.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato equitativamente la somma a carico del ricorrente.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come principio di riferimento nella determinazione della sanzione pecuniaria/quantificazione in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Chi chiede la sospensione o revoca di un ordine di demolizione per sopravvenuta domanda di condono edilizio deve fornire, già nel giudizio di merito o nell'incidente di esecuzione, la prova documentale dell'effettivo deposito della domanda e dello stato della procedura.
- Il giudice dell'esecuzione non è obbligato ad acquisire d'ufficio la documentazione probatoria dell'esistenza di una procedura amministrativa (es. condono) in assenza di una norma che disponga tale obbligo; l'onere probatorio grava sul richiedente.
- Documenti prodotti per la prima volta in Cassazione, se costituiscono nuova prova o richiedono valutazione di validità formale, sono generalmente inammissibili: la Cassazione ha ruolo di mera legittimità e non di riesame probatorio.
- La mancata tempestiva produzione della prova può determinare il rigetto dell'istanza e l'inammissibilità del ricorso di legittimità, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
- Per evitare esiti sfavorevoli, è opportuno allegare e produrre tutta la documentazione amministrativa rilevante (ricevute di deposito, protocolli, comunicazioni all'amministrazione) nelle prime fasi del procedimento esecutivo o del relativo incidente.
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