Cassazione Penale, Ordinanza n. 21196/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha corretto il ruolo di udienza e il dispositivo della sentenza del 12 gennaio 2026, eliminando l'erronea condanna del pubblico ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il dispositivo viene riformulato con la sola formula "rigetta il ricorso". Si tratta dunque di una correzione ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. per errore materiale, senza modifica del decisum sostanziale già adottato.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel ruolo di udienza e nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di Cassazione. Nel procedimento n. 35421/2025 R.G. il ricorso era stato proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti dell'imputato; tuttavia, nel ruolo di udienza e nel dispositivo della sentenza del 12 gennaio 2026 era stata erroneamente indicata la condanna del pubblico ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte rileva che si tratta di un mero errore materiale e dispone la correzione degli atti, riformulando il dispositivo nel senso del rigetto del ricorso, senza ulteriori statuizioni nel merito.
Norme richiamate
senza formalità di procedura
La Corte richiama la disciplina che consente di correggere, senza formalità, errori materiali o di fatto contenuti nel provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza o nel dispositivo di una sentenza di cassazione può essere corretto dalla Corte quando sia immediatamente riconoscibile e non incida sulla decisione di merito.
- In sede di correzione dell'errore materiale, il giudice non rivaluta il ricorso né modifica il contenuto sostanziale della decisione, ma si limita a rendere coerente il dispositivo con la volontà decisoria già espressa.
- Se nel dispositivo viene erroneamente attribuito al soggetto sbagliato l'onere delle spese processuali, la correzione può consistere nella mera riformulazione del dispositivo, mantenendo fermo l'esito di rigetto del ricorso.
Come è indicizzato
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