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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12967/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e una precedente sentenza già passata in giudicato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, in particolare sull'aumento di pena per il reato satellite nella continuazione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, rilevando che la motivazione di merito era congrua e conforme ai principi di legittimità, sia sul diniego della continuazione con il precedente giudicato, sia sulla valutazione concreta della recidiva ex art. 133 c.p., sia sulla determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato satellite, sufficientemente motivato in relazione all'entità dell'aumento e ai limiti dell'art. 81 c.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione contestato nella forma tentata e in continuazione.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per la disciplina del reato continuato e per la determinazione della pena complessiva, con obbligo di aumento distinto per ciascun reato satellite.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale base della contestazione per la forma tentata del reato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 624-bis c.p. nella descrizione del titolo di reato contestato.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, dovendo il giudice considerare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione richiamata per il calcolo della pena e per evitare un surrettizio cumulo materiale.

Massime di principio

  • La mancata applicazione della continuazione con un precedente giudicato non è censurabile in cassazione quando la sentenza di merito dia una motivazione logica e specifica sulle ragioni del diniego.
  • La recidiva non può essere affermata sulla sola base della gravità dei fatti o dell'arco temporale delle condotte: occorre una valutazione in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, per verificare se la pregresse condotte rivelino una persistente inclinazione a delinquere.
  • In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e determinare aumenti distinti per ciascun reato satellite; la motivazione sui singoli aumenti può essere sintetica ma deve consentire il controllo sul rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La determinazione della pena nella continuazione non richiede un calcolo matematico perfetto, ma una motivazione sufficiente a escludere un cumulo materiale surrettizio, specie in presenza di reati omogenei e aumenti di modesta entità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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