Sentenza del 02/03/2021 n. 1291 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la riproposizione delle ragioni di impugnazione, purché svolta in confronto alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 d.lgs. 546/1992. In conseguenza di ciò l'appello non è limitato al controllo di vizi formali o specifici, ma è strumento volto al riesame nel merito della causa (richiamando il principio espresso in Cass. Ord. 10267/20).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha riproposto in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo mettendole in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado; la questione riguarda se tale riproposizione soddisfi l'onere di specificità richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, alla luce del carattere devolutivo pieno dell'appello
Norme richiamate
L'onere di specificità dell'impugnazione previsto dall'art. 53 è soddisfatto quando il ricorrente, in appello, contrappone le proprie ragioni alle argomentazioni rese dal giudice di primo grado, data la natura pienamente devolutiva dell'appello
Cass. Ord. 10267/20
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui l'appello consente il riesame nel merito e che la riproposizione delle doglianze, in contrapposizione alle argomentazioni del primo grado, è idonea a garantire la specificità richiesta
Massime di principio
- In materia tributaria l'appello ha carattere pienamente devolutivo: non è uno strumento limitato al censimento di vizi formali ma consente il riesame della controversia nel merito
- Per soddisfare l'onere di specificità di cui all'art. 53 d.lgs. 546/1992 è sufficiente che l'appellante riproponga le proprie ragioni mettendole in rapporto critico con le argomentazioni del giudice di primo grado; non è necessario formulare nuove eccezioni indipendenti
- In fase di redazione dell'atto di appello è importante focalizzarsi sul confutare direttamente le motivazioni del primo grado, mostrando in che punti quelle argomentazioni non risolvono o travisano le doglianze originarie
- La resistente (Amministrazione finanziaria) dovrà dunque rispondere non solo alle censure formali ma anche alle deduzioni di merito riproposte in appello; l'esito sostanziale dipenderà dal nuovo esame del merito operato dal giudice di appello
- Strategia pratica: conservare nel gravame le argomentazioni essenziali già svolte in primo grado e dedicare parte dell'appello a un'analisi comparativa delle motivazioni del primo giudice per dimostrare la persistenza o la fondatezza della pretesa impugnata
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