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Sentenza

Sentenza del 02/03/2021 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Ancona

IMPOSTA DI REGISTRO.IMPOSTE INDIRETTE.AVVISO DI LIQUIDAZIONE EMESSO PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA. ILLEGITTIMITA'. SUSSISTE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l'effetto traslativo del diritto di proprietà disposto dalla sentenza decorre solo dal passaggio in giudicato, per cui l'Ufficio avrebbe dovuto attendere la definitività della sentenza prima di liquidare le imposte. Le spese sono compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali emesso in seguito alla registrazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 2138/2018 che disponeva il trasferimento della proprietà di tre abitazioni. L'Ufficio ha liquidato le imposte prima che la sentenza fosse passata in giudicato; il dispositivo della sentenza prevedeva espressamente che la trascrizione e le volturazioni avrebbero avuto luogo "al passaggio in giudicato della presente sentenza".

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1 dello Statuto del contribuente

    La norma impone l'allegazione agli atti dell'amministrazione dei documenti richiamati in motivazione solo se il contribuente non ne abbia già integrale e legale conoscenza; qui il ricorrente era già in possesso della sentenza essendo parte nel giudizio.

  • Dispositivo della sentenza Corte d'Appello di Ancona n. 2138/2018

    "ordina, con esonero da ogni responsabilità e al passaggio in giudicato della presente sentenza, la trascrizione della medesima sentenza e le volturazioni dei suddetti immobili a favore del Sig. V. A."

    Il dispositivo stabilisce che il trasferimento effettivo della proprietà e le relative volturazioni/trascrizioni hanno efficacia solo al passaggio in giudicato; di conseguenza qualsiasi liquidazione fiscale fondata sul trasferimento è prematura se effettuata prima della definitività.

  • Orientamento della Cassazione (Cass., sez. 5, 4/7/2014, n. 15327)

    Cass., sez. 5, 4/7/2014, n. 15327

    Conferma che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 si applica solo ai documenti di cui il contribuente non abbia già conoscenza legale e integrale.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione relativo a imposte su trasferimenti immobiliari è illegittimo se emesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che dispone il trasferimento, quando il dispositivo condiziona la trascrizione/voltura alla definitività.
  • L'amministrazione finanziaria deve verificare la decorrenza effettiva degli effetti traslativi prima di procedere alla liquidazione; se il trasferimento dipende da provvedimento giudiziale, la tempestività del giudicato è condizione necessaria per tassazione.
  • Ai fini dell'allegazione di documenti all'atto impositivo (art. 7 Statuto del contribuente), non è necessario allegare sentenze che il contribuente già possiede legittimamente come parte del processo.
  • Il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo e la sospensione della riscossione quando dimostra che la fonte del tributo (es. trasferimento di proprietà) non è ancora prodotta in via definitiva.
  • Se la sentenza prevede espressamente efficacia al passaggio in giudicato, ogni valutazione di agevolazioni (es. prima casa) va effettuata dopo la cessazione delle condizioni sospensive indicate dal dispositivo.

Testo integrale

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