Sentenza del 02/03/2021 n. 1276 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Definizione agevolata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha rilevato d'ufficio che l'adesione del contribuente e l'effettivo pagamento hanno determinato la definizione della controversia; ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto l'estinzione del processo. L'estinzione è subordinata alla verifica dell'avvenuto adempimento nei termini e nelle modalità previste dalla norma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 e ha proceduto al pagamento delle somme dovute. Si è censurata la persistenza del processo nonostante l'avvenuta definizione della lite tramite la procedura agevolata.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
L'adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute determinano la definizione della lite; il giudice può rilevare d'ufficio la cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del processo se ricorrono i presupposti sostanziali e formali.
Cass. nn. 31021/2018; 37259/2019
nn. 31021/2018; 37259/2019
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'adesione e il pagamento nell'ambito della definizione agevolata producono effetto estintivo sulla controversia e legittimano il giudice a dichiarare la cessazione della materia del contendere d'ufficio.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018, accompagnata dall'effettivo pagamento delle somme dovute nei termini e nelle modalità previste, produce la definizione della lite e comporta l'estinzione del processo tributario.
- Il giudice può e deve rilevare d'ufficio la cessazione della materia del contendere quando risulta acquisita la prova dell'adesione e del pagamento; non è necessario un atto di rinuncia formale da parte dell'Amministrazione per dichiarare l'estinzione, purché sussistano i presupposti normativi.
- È essenziale verificare che l'adesione e il pagamento siano conformi ai requisiti temporali e formali stabiliti dalla normativa: in assenza di pagamento effettivo o se il pagamento è parziale/irregolare, non opera l'effetto estintivo.
- La definizione agevolata estingue la controversia solo nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa stessa; va valutato l'oggetto della controversia e l'eventuale presenza di profili non coperti dalla definizione (es. questioni non ammesse alla procedura).
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e documentare le ricevute d'adesione e i pagamenti per consentire al giudice la verifica e la dichiarazione di estinzione del procedimento.
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