Sentenza del 02/03/2021 n. 1274 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Definizione agevolata delle liti pendenti - Onere della Prova - Modello DA1 - Cessazione della materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018 e aveva versato quanto dovuto; la questione era se la sola produzione del modulo DA1 (vidimato e attestante l'adesione) e il pagamento consentissero al giudice di accertare l'effettiva definizione della lite e, quindi, di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere con estinzione del processo, o se fosse necessario il perfezionamento formale dell'intera procedura di definizione agevolata prima di pronunciare l'estinzione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'adesione del contribuente alla procedura e il pagamento dovuto, comprovati anche tramite la produzione del modello DA1, siano sufficienti a riscontrare l'effettiva definizione della lite. Di conseguenza il giudice può dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere e dichiarare estinto il processo. Non è richiesto il perfezionamento formale ulteriore della procedura di definizione agevolata oltre alla prova dell'adesione e del pagamento (produzione del DA1).
Norme richiamate
d.l. 119/2018
L'art. 6 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte interpreta che l'adesione e il pagamento previsti dalla norma, adeguatamente documentati (es. modulo DA1), hanno efficacia estintiva della lite e legittimano il giudice a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La produzione del modulo DA1 unitamente alla prova del pagamento può essere considerata prova sufficiente dell'avvenuta definizione agevolata della controversia, legittimando il giudice a dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- Non è sempre necessario attendere il perfezionamento formale o ulteriori comunicazioni amministrative per l'effetto estintivo: ciò che conta è l'effettiva adesione e il pagamento secondo quanto previsto dalla normativa.
- Il giudice deve comunque verificare l'autenticità e la tempestività della documentazione prodotta (es. corretto modulo DA1, attestazioni di pagamento), nonché che la definizione rientri nei presupposti previsti dalla norma.
- Se la prova dell'adesione o del pagamento è parziale, incompleta o contestata, non opera automaticamente l'estinzione; in tali casi il processo prosegue fino ad accertamento definitivo.
- La procedura agevolativa, una volta documentata correttamente, prevale sull'ulteriore prosecuzione del giudizio; ciò può comportare l'estinzione senza necessità di ulteriori istanze delle parti.
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