Sentenza del 02/03/2021 n. 154 - Corte di Giustizia UE
Impugnazione - Aiuti di Stato - Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri - Autorizzazione dell'intervento da parte della banca centrale dello Stato membro - Nozione di "aiuto di Stato" - Imputabilità allo Stato - Risorse statali - Indizi che consentono di concludere per l'imputabilità di una misura - Snaturamento degli elementi di diritto e di fatto - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione aveva dichiarato che l'intervento volontario del FITD (consorzio privato tra banche) a favore di Banca ***, autorizzato dalla Banca d'Italia, costituiva aiuto di Stato incompatibile (art. 107, par. 1, TFUE). La questione centrale era se l'intervento fosse imputabile allo Stato e se fosse stato concesso mediante risorse statali: la Commissione sosteneva che, preso nel suo complesso e tenuto conto dell'approvazione/coinvolgimento della Banca d'Italia e del quadro normativo italiano, sussistessero indizi sufficienti di influenza pubblica e di disponibilità di risorse statali; i resistenti sostenevano invece che il FITD è un ente privato mutualistico e che non esisteva un vincolo patrimoniale o un controllo statale tale da far ritenere imputabile allo Stato l'intervento né che le risorse fossero risorse statali.
La decisione
La Corte (Grande Sezione) ha respinto l'impugnazione della Commissione e confermato la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione. La Corte ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito, in modo giuridicamente sufficiente, un insieme di indizi che dimostrasse l'imputabilità delle misure alle autorità italiane né che le risorse impiegate fossero risorse controllate dallo Stato. In particolare la Corte ha sottolineato che, quando l'ente erogatore è privato, gli indizi da produrre dipendono dal contesto e dall'insieme di circostanze del caso concreto e che l'assenza di un vincolo di capitale tra FITD e Stato è un elemento di sicura rilevanza. La Commissione è stata altresì condannata alle spese.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107, par. 1
Per qualificare un intervento come aiuto di Stato occorre che sia concesso mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato; entrambe le condizioni devono essere provate. L'imputabilità si valuta tramite un insieme di indizi tratti dal contesto concreto.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 108, par. 3
Richiama il regime procedurale di notifica e autorizzazione degli aiuti, cui la Commissione ha fatto riferimento nel procedimento amministrativo.
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 96, 96-bis, 96-ter
"le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti"; "la Banca d'Italia autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario"
La Corte ha considerato che il potere di autorizzazione della Banca d'Italia è esercitato nell'ambito della vigilanza prudenziale e non implica automaticamente un controllo di opportunità che renda imputabile allo Stato un intervento del FITD.
Direttiva 94/19/CE (recepita) e Direttiva 2014/49/UE
Riconoscimento dei sistemi di garanzia dei depositi e possibilità di misure alternative; tuttavia il fatto che il FITD sia riconosciuto/ricopra compiti connessi alla tutela dei depositanti non comporta automaticamente che ogni sua azione sia imputabile allo Stato.
Direttiva 2014/59/UE (BRRD), art. 32 e art. 2(1)(28)
Richiami normativi sul rapporto tra aiuti di Stato e misure di risoluzione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale rischio di elusione dell'ordinamento di unione bancaria non giustifica l'assunzione automatica di imputabilità in assenza di indizi concreti.
Statuto del FITD, artt. 21, 27, 28, 29
art.27: intervento obbligatorio in caso di liquidazione coatta amministrativa; art.28 e 29: interventi facoltativi (cession i di attività/passività, finanziamenti, garanzie ecc.)
La Corte ha sottolineato la differenza tra interventi obbligatori (garanzia legale dei depositi) e interventi facoltativi decisi dal consorzio; gli interventi facoltativi, pur potendo essere autorizzati dalla Banca d'Italia, mantengono la natura di decisione del consorzio privato salvo prova contraria di coinvolgimento statale.
Massime di principio
- Per qualificare un vantaggio come aiuto di Stato occorre dimostrare separatamente e compiutamente sia l'impiego di risorse statali sia l'imputabilità della misura allo Stato; la prova si fonda su un insieme di indizi contestuali.
- Quando la misura è concessa da un ente privato (es. consorzio tra imprese), non si può presumere automaticamente l'imputabilità allo Stato; la Commissione deve fornire indizi specifici e coerenti che, nel loro insieme e nel contesto, mostrino influenza o controllo pubblico effettivo.
- L'approvazione o l'autorizzazione di un'autorità pubblica (es. banca centrale) non trasforma di per sé un'azione privata in aiuto di Stato: è necessario provare che l'autorità abbia esercitato un'influenza determinante o che le risorse fossero effettivamente a disposizione dello Stato.
- L'assenza di vincoli patrimoniali o di capitale tra l'ente erogatore e lo Stato è un elemento di particolare rilievo che indebolisce la tesi dell'imputabilità; va valutato insieme ad altri elementi, non isolatamente.
- L'analisi deve considerare il contenuto delle misure, il mandato legale dell'ente erogatore, la natura degli obblighi statutari e il contesto delle decisioni (trattative, arbitrati, perizie), valutando tutti gli indizi nel loro insieme.
- Il rischio teorico di elusione delle regole dell'unione bancaria non legittima l'attribuzione automatica di imputabilità: ogni caso resta da esaminare concretamente sulla base di prove e indizi.
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