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Sentenza

Sentenza del 02/03/2021 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Treviso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul decreto ingiuntivo n. 373/2018. La ricorrente sostiene che il decreto sia esente o soggetto a trattamento fisso in quanto riguarda il pagamento di somme derivanti da un contratto di finanziamento (richiamo a art.15 DPR 601/73, artt.22 e 40 DPR 131/86 e tariffa parte prima art.8 nota 2). L'Ufficio ha invece ritenuto dovuta l'imposta proporzionale perché il decreto attesta una condanna che nasce dal rapporto tra la società cessionaria del credito e i debitori ceduti.

La decisione

La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul decreto ingiuntivo, richiamando consolidata giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cass. n.11312/2000 e Cass. n.4802/2011) secondo cui rileva il rapporto instaurato tra cessionario e debitore ceduto: l'obbligazione derivante dal provvedimento giudiziale è autonoma rispetto al rapporto cedente-cessionario e non rientra nelle esenzioni/agevolazioni riferibili al contratto di finanziamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate per €1.500,00.

Norme richiamate

  • DPR n.601/1973, art.15

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso trattamento dell'atto ai fini della registrazione; la Commissione non ha ritenuto che la norma esenti il decreto impugnato, perché il rilievo fiscale è determinato dal rapporto tra cessionario e debitore ceduto.

  • DPR n.131/1986, artt.22 e 40

    Norme sulla registrazione e sulla tariffa richiamate dalla ricorrente: la Commissione ha interpretato che non ostano all'applicazione dell'aliquota proporzionale quando il titolo giudiziale attesta un'obbligazione tra cessionario e debitore ceduto.

  • Tariffa, parte prima, art.8 nota 2

    La ricorrente invocava la nota per ottenere il trattamento favorevole; la Commissione ha ritenuto che la nota non si applica al decreto ingiuntivo che formalizza il rapporto tra cessionario e debitore ceduto, per il quale si applica l'aliquota proporzionale.

  • Giurisprudenza: Cassazione n.11312/2000

    Principio richiamato: il decreto ingiuntivo fondato sul credito del cessionario verso il debitore ceduto è soggetto all'imposta proporzionale, perché rileva il rapporto tra cessionario e debitore.

  • Giurisprudenza: Cassazione n.4802/2011

    Conferma che l'obbligazione derivante da sentenza o decreto riguarda un rapporto autonomo tra debitore ceduto e cessionario; tale prestazione non è soggetta a IVA ma è assoggettata all'imposta di registro con aliquota proporzionale.

Massime di principio

  • Se un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) accerta il credito in favore del cessionario e condanna il debitore ceduto, per la determinazione dell'imposta di registro rileva il rapporto tra cessionario e debitore: va applicata l'aliquota proporzionale.
  • Le agevolazioni fiscali eventualmente previste per i contratti di finanziamento riguardano il rapporto contrattuale originario; non si estendono automaticamente al titolo giudiziale che formalizza l'obbligazione tra cessionario e debitore ceduto.
  • Per valutare il trattamento fiscale di un provvedimento esecutivo occorre accertare chi sia il soggetto titolare dell'obbligo risultante dal titolo: se è il cessionario, l'atto è normalmente soggetto a imposta proporzionale.
  • Prima di impugnare un avviso di liquidazione è utile verificare la giurisprudenza applicabile e documentare l'effettiva natura del rapporto sostanziale sottostante il titolo (relazione con il contratto originario vs rapporto autonomo cessionario-debitore).
  • In presenza di cessione di crediti è prassi consolidata considerare il titolo emesso a favore del cessionario come imponibile ai fini della registrazione in misura proporzionale; per contestare tale applicazione è necessario dimostrare che il provvedimento non costituisce un'autonoma obbligazione tra cessionario e debitore.

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