Sentenza del 02/03/2021 n. 1280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato avvisi/accertamenti derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione e/o dal mancato versamento dei tributi, sostenendo che l'inadempimento fosse dovuto all'infedeltà/omissione del professionista incaricato della trasmissione e del pagamento.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la delega a un professionista non esonera il contribuente dall'obbligo di pagamento dell'imposta: il contribuente resta tenuto a versare il tributo dovuto. Tuttavia la stessa pronuncia ha escluso l'applicazione di interessi e sanzioni connessi all'omissione attribuibile esclusivamente al professionista, ricavando tale soluzione anche dai principi richiamati (d.lgs. 472/97, art. 6, comma 3) e dalla giurisprudenza citata (Cass. nn. 18086/2017; 12473/2010).
Norme richiamate
d.lgs. 472/1997, art. 6, comma 3
La norma è interpretata nel senso che l'affidamento ad un terzo (professionista) non estingue gli obblighi tributari del contribuente: non è possibile considerare assolti gli obblighi tributari con il mero affidamento dell'incarico. Tuttavia la normativa e la giurisprudenza ammettono che le sanzioni e/o gli interessi possano non essere applicati quando l'inadempimento sia da addebitare esclusivamente ad un terzo e il contribuente dimostri di aver adempiuto agli obblighi di diligenza richiesti.
Massime di principio
- La delega a un professionista non libera il contribuente dall'obbligo principale di versare l'imposta: il debito tributario rimane in capo al contribuente.
- È possibile ottenere l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi se si dimostra che l'omissione è imputabile esclusivamente al professionista incaricato e che il contribuente ha adempiuto agli obblighi di diligenza (nomina, istruzioni, controllo), ma questo non cancella l'imposta dovuta.
- In casi simili il contribuente dovrebbe conservare documentazione che provi l'incarico al professionista, le istruzioni date e le eventuali attestazioni di pagamento o trasmissione, per poter allegare elementi di prova in giudizio.
- In sede preventiva è consigliabile predisporre misure di controllo (ricevute di invio, domiciliazione bancaria, richiesta di quietanze) per ridurre il rischio di omissioni non imputabili al contribuente.
- In contenzioso il carico probatorio riguarda il contribuente che vuole esentarsi da sanzioni: è necessario provare la responsabilità esclusiva del professionista e la propria diligenza nell'affidamento.
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