Cassazione Penale, Sentenza n. 16335/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Lizia impugnava l'ordinanza del 10/08/2023 del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di L'Aquila che aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della pena (3 anni e 5 mesi di reclusione) con la detenzione domiciliare. Ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione in ordine alla valutazione di idoneità dell'abitazione indicata per l'esecuzione della pena sostitutiva; (2) inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento all'art. 56 della legge 24/11/1981 n. 689, e vizio di motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione disposto un rinvio per acquisire la relazione dell'UEPE. Il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso il 24/01/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 589 c.p.p. a seguito della rinuncia del ricorrente. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando comunque che non sussistono elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso colpevolmente ai fini dell'inammissibilità (richiamo alla Corte cost. n. 186/2000). I profili sostanziali dei motivi (idoneità dell'abitazione, art. 56 L. 689/1981, acquisizione della relazione UEPE) non sono stati esaminati nel merito a causa della rinuncia.
Norme richiamate
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia del ricorrente; quindi la rinuncia determina inammissibilità del ricorso per cassazione.
Consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; la somma è stata determinata equamente in euro 500,00.
art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento alla sostituzione della pena; la questione relativa all'interpretazione e applicazione di tale norma non è stata decisa perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla verifica della colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; dal provvedimento emerge che non si sono ravvisati elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito colpevolmente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 589 c.p.p., con conseguente mancato esame nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
- In caso di rinuncia/inammissibilità la Corte può ugualmente condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo può essere determinato equamente dal giudice.
- Se si intende contestare l'idoneità dell'abitazione per la detenzione domiciliare, è opportuno che la parte produca elementi probatori e richieda per tempo l'acquisizione della relazione dell'UEPE o chieda il differimento dell'udienza per consentirne l'acquisizione; in mancanza di tali atti probatori il giudice dell'esecuzione può ritenere l'abitazione non idonea.
- Richiamare norme sostanziali (es. art. 56 L. 689/1981) senza che il ricorso venga deciso nel merito non produce effetto: le questioni di diritto restano inesaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per fattori processuali come la rinuncia.
- Prima di rinunciare o ritirare un impugnazione conviene valutare le conseguenze economiche (spese processuali e possibile contributo alla Cassa delle ammende) e, se possibile, concordare con il difensore strategie per evitare sanzioni economiche evitabili.
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