Cassazione Penale, Ordinanza n. 11917/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva riguardato una sanzione disciplinare irrogata a un detenuto per un episodio avvenuto il 25 settembre 2024, con affermazione della sua responsabilità disciplinare. Il ricorrente ha dedotto due censure: la prima mirava a contestare la ricostruzione in fatto dell'episodio e la conseguente attribuzione di responsabilità; la seconda, rubricata come "illogicità ed erroneità della motivazione", lamentava una pretesa contraddittorietà interna della motivazione. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano inammissibili, perché la doglianza in fatto non è proponibile in sede di legittimità e, nella procedura ex art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, non anche per vizi motivazionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente nel dispositivo. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul fatto che i motivi dedotti attenevano alla ricostruzione dei fatti e a vizi di motivazione, estranei al perimetro del sindacato di legittimità nella procedura richiamata.
Norme richiamate
Nel procedimento giurisdizionale disciplinato da questa disposizione, il ricorso al giudice di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge.
Norma richiamata come base procedurale della tutela giurisdizionale in materia disciplinare penitenziaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti emessi nella procedura ex art. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla violazione di legge.
- Le censure che si risolvono nella contestazione della ricostruzione in fatto o della valutazione della responsabilità non sono ammissibili in cassazione quando il rimedio è circoscritto alla violazione di legge.
- Anche le doglianze formalmente qualificate come illogicità o contraddittorietà della motivazione sono inammissibili se il parametro normativo consente il ricorso soltanto per violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11810/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11813/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11814/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11819/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11821/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11822/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →