Cassazione Penale, Sentenza n. 14464/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per reati di cessione di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990), deducendo: 1) violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato indicato nel capo b) (cessione di 0,5 g di hashish, contestato nel periodo dicembre 2016 - gennaio 2017); 2) vizio della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie in relazione alla prova per i capi b), c), d), e) e mancata/insufficiente riqualificazione ai sensi degli artt. 73, comma 4 e comma 5 D.P.R. 309/1990 (fattispecie di lieve entità), nonché carenza motivazionale circa dichiarazioni testimoniali e responsabilità per alcuni capi
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che non risultino cause di sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.p.) e che il reato del capo b) (dicembre 2016 - gennaio 2017) sia prescritto (estinzione maturata il 1° gennaio 2024). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo b) per estinzione per prescrizione. I motivi relativi alla prova e alla riqualificazione sono stati esaminati congiuntamente: la condanna per il capo a) (cessione di oltre 206 g di cocaina) è stata confermata perché la Corte d'appello ha fornito motivazioni ritenute logiche e aderenti alle risultanze; invece le motivazioni relative ai capi c) ed e) sono state ritenute carenti (richiamo ai testi dei testimoni fatto in termini troppo sintetici, senza adeguata valutazione della loro portata probatoria) e manca del tutto motivazione circa la responsabilità per il capo d). Inoltre la negata riqualificazione ai sensi del comma 5 (fatto di lieve entità) è stata ritenuta insufficentemente motivata: la Corte ha affermato correttamente che il mero dato quantitativo non basta, ma non ha spiegato perché nel caso concreto non ricorressero le condizioni per la riqualificazione. Di conseguenza, oltre all'annullamento per prescrizione del capo b), la cassazione ha censurato la motivazione sui capi c), d) ed e) con conseguente necessità di provvedimenti (annullamento e/o rinvio) per quelle parti, mentre ha respinto i rilievi sul capo a).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma principale sui reati di detenzione e cessione di stupefacenti; il ricorso chiedeva riqualificazioni ai diversi commi (comma 1 per il reato semplice; comma 4/5 per ipotesi di diversa qualificazione o fatto di lieve entità). La Corte ha richiamato che per escludere la riqualificazione non è sufficiente il solo dato quantitativo e che il giudice deve motivare compiutamente analizzando mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità (anche percentuale di purezza)
Codice penale, art. 157
Norma utilizzata per il calcolo della durata massima della pena ai fini della prescrizione; riferita nel conteggio del termine prescrizionale massimo invocato dalla difesa
Codice penale, art. 161, comma 2
Richiamato nel calcolo dei termini prescrizionali (incidenza di più fattispecie o di recidiva) per determinare la durata massima della pena ai fini della prescrizione
Codice di procedura penale, art. 159
Norma sulla sospensione della prescrizione: la Corte ha verificato dai verbali che non risultano cause di sospensione, quindi il termine di prescrizione è decorso
Codice di procedura penale, art. 599
Richiamato come base per la parziale riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'appello
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con precisione rispetto al periodo di commissione contestato e verificando espressamente l'eventuale sussistenza di cause di sospensione (art. 159 c.p.p.); se risulta estinta, la condanna va annullata senza rinvio per quel capo
- La mera indicazione quantitativa della droga non è sufficiente per escludere la riqualificazione ai sensi del comma relativo al fatto di lieve entità: il giudice deve valutare e motivare compiutamente mezzi, modalità, circostanze, qualità e percentuale di purezza
- Quando la responsabilità sia fondata su dichiarazioni testimoniali, la motivazione deve esplicitare l'apprezzamento della credibilità e l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni; richiami sintetici e privi di argomentazione sono censurabili
- I rilievi di merito già esaminati e motivati congruamente dalla Corte d'appello (es. convincimento sulla natura della sostanza detenuta e sulla volontà di cessione) non sono facilmente sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento delle prove
- In presenza di motivazione insufficiente su alcuni capi, la Cassazione può annullare e rinviare solo le parti carenti, confermando invece le statuizioni adeguatamente motivate
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