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Sentenza

Sentenza n. 5752/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202402025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota con cui il Comune ha chiesto il pagamento di 9.719,97 euro per l'intervento della Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale durante l'evento "Villaggio Coldiretti", nonché il precedente preventivo provvisorio e il verbale del tavolo d'intesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Federazione ha contestato la debenza delle somme richieste per le prestazioni straordinarie del personale della Polizia Locale svolte in occasione dell'evento, tenutosi dal 7 al 9 dicembre 2023 in Piazza Municipio. Ha sostenuto che l'iniziativa, pur organizzata da un soggetto privato, perseguiva finalità di interesse pubblico, sociale e culturale e rientrava nell'esenzione prevista dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i). Ha inoltre dedotto che l'evento si svolgeva in prossimità di aree pedonali o di strade chiuse al traffico, senza criticità per viabilità e sicurezza, e che il servizio di Polizia Locale non era stato richiesto.

La decisione

La ricorrente ha successivamente dichiarato di non voler proseguire il giudizio, riferendo che erano venute meno le ragioni del contendere dopo interlocuzioni volte a una soluzione bonaria. Il TAR, senza esaminare nel merito le censure sulla debenza delle somme e sull'esenzione regolamentare, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha compensato integralmente le spese e dichiarato irripetibile il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 6 ottobre 2026 il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse della parte ricorrente a coltivarlo.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiara che, per il venir meno delle ragioni del contendere, non intende proseguire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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