Ordinanza n. 43/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali che ingiungono la messa in sicurezza del fabbricato, la redazione di una perizia statica e, in via subordinata, la demolizione dell’immobile, nonché diniego di proroga dei termini di esecuzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le proprietarie hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 3 del 21 giugno 2025 e, con motivi aggiunti, l’ordinanza sindacale n. 6 del 6 dicembre 2025 e il diniego di proroga dei termini per l’esecuzione. Dagli atti emergeva un accertato distacco di una porzione della muratura dell’edificio e il prevedibile cedimento della restante porzione pericolante, con rischio attuale per la pubblica incolumità. Le ricorrenti contestavano, in particolare, l’ingiunzione di messa in sicurezza, gli accorgimenti prescritti, la redazione della perizia statica, la demolizione subordinata e il diniego di proroga; il giudice ha inoltre esaminato la congruità del termine assegnato e il rispetto delle garanzie partecipative.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto adeguati e proporzionati gli obblighi di tempestiva messa in sicurezza, considerata la situazione concreta di pericolo e l’urgenza di tutelare l’incolumità pubblica e privata. Ha giudicato non incongruo il termine assegnato e non lese le garanzie partecipative, anche perché le proprietarie erano da tempo obbligate a eseguire gli interventi. Ha tuttavia ritenuto, allo stato, eccedente la misura della demolizione dell’immobile, pur prevista in via subordinata. Ha quindi sospeso i provvedimenti esclusivamente nella parte relativa alla demolizione, ove non fosse possibile assicurare le condizioni di sicurezza e stabilità, mantenendo efficaci le prescrizioni di messa in sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l’accoglimento è stato limitato alla parte dei provvedimenti concernente la demolizione dell’immobile.
Massime di principio
- In presenza di un rischio attuale per la pubblica incolumità derivante dal pericolo di crollo di un edificio, sono legittime, in via cautelare, le prescrizioni amministrative di tempestiva messa in sicurezza, purché adeguate e proporzionate alla situazione concreta.
- La misura della demolizione di un immobile pericolante, anche se prevista in via subordinata rispetto alla mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, deve essere giustificata da una verifica concreta della sua necessità e non può essere automaticamente considerata proporzionata quando risultino praticabili misure meno gravose idonee a garantire sicurezza e stabilità.
- L’urgenza di fronteggiare un rischio attuale per l’incolumità pubblica può incidere sulle modalità e sui tempi della partecipazione procedimentale, ma non esclude il controllo giudiziale sulla congruità del termine assegnato e sull’effettiva tutela delle garanzie partecipative.
- Nella valutazione cautelare il giudice può bilanciare la tutela dell’incolumità pubblica e privata con la conservazione del bene privato, sospendendo soltanto la misura demolitoria eccedente e lasciando efficaci gli obblighi di messa in sicurezza.
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