Cassazione Penale, Sentenza n. 8945/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 24/03/2021, che aveva riformato la decisione di primo grado riconducendo il fatto da tentato omicidio a lesioni aggravate e riducendo il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha articolato cinque censure: 1) diniego della scriminante della legittima difesa, anche putativa (sottolineando versioni discordanti dei testi, stato di ubriachezza della persona offesa e una ferita difensiva alla mano sinistra dell'imputato); 2) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello (acquisizione del diario clinico del detenuto per comprovare la ferita); 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (la persona offesa avrebbe iniziato il litigio e sarebbe tornata ad aggredire); 4) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva specifica (aumenti ingiustificati della pericolosità del reo); 5) errori nel calcolo del trattamento sanzionatorio (contesta l'iter degli aumenti per aggravanti e recidiva e l'applicazione di un aumento per arma impropria/continuazione non contestata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per essere formula di versione alternativa priva di specificità e ha confermato che mancavano elementi probatori circa un'arma in mano alla persona offesa e l'attualità del pericolo; ha inoltre sottolineato la sproporzione e la non necessità della reazione dell'imputato (perseveranza nell'infierire anche quando la parte lesa era a terra). Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata acquisizione del diario clinico per carenza di specificità e per assenza di manifeste illogicità nella motivazione d'appello. Ha rigettato la richiesta della attenuante della provocazione per la macroscopica sproporzione fra la provocazione e la reazione violenta. Ha considerato generica la doglianza sulla recidiva, confermando l'apprezzamento di maggiore pericolosità del reo sulla base della condotta. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo della pena effettuato dalla Corte d'appello (pena base rientrante nella cornice dell'art. 582 c.p., aumento di due terzi per recidiva infraquinquennale e successivo aumento di sei mesi per la circostanza aggravante ex art. 585 c.p.). In conseguenza ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione depositata il 19/01/2022.
Norme richiamate
La Corte ricorda che la legittima difesa richiede un'aggressione ingiusta e una reazione necessaria, proporzionata e riferita a un pericolo attuale; nel caso concreto è stata esclusa per mancanza di attualità del pericolo e di proporzione nella reazione.
Individua la cornice edittale delle lesioni personali: la Corte ha ritenuto che la pena base applicata rientrasse nella disciplina di questa disposizione e potesse essere utilizzata come punto di partenza per i successivi aumenti.
Richiamato in relazione alla circostanza aggravante (arma o uso di arma impropria); la Corte d'appello ha applicato un aumento di sei mesi in ragione di tale aggravante e la Cassazione ha ritenuto l'operazione di incremento conseguente corretta.
Massime di principio
- La legittima difesa (anche putativa) richiede prova dell'attualità del pericolo, della necessità e della proporzione della reazione: se la reazione è sproporzionata o proseguita quando il pericolo è cessato, la scriminante viene esclusa.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a proporre una versione alternativa dei fatti senza specificare errori logico-giuridici nella motivazione di merito; serve specificità e dimostrazione di lacune manifeste nella motivazione.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (acquisizione di prove nuove o integrative) deve essere supportata dalla dimostrazione dell'oggettiva necessità dell'istruttoria e dall'esistenza di lacune o illogicità decisive nella motivazione di merito.
- La circostanza attenuante della provocazione non opera quando esiste una sproporzione talmente grave tra la provocazione e la reazione da escludere lo stato d'ira o il nesso causale.
- Il riconoscimento della recidiva e la quantificazione degli aumenti di pena rientrano nell'apprezzamento di merito del giudice; per impugnare efficacemente queste valutazioni occorrono censure specifiche e non generiche.
- Nella valutazione del trattamento sanzionatorio va rispettata la cornice edittale delle fattispecie richiamate: la pena base può essere individuata anche in riferimento alla disposizione pertinente (es. art. 582 c.p.) e su di essa possono incidere aumenti per recidiva e circostanze aggravanti, purché motivati.
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