Cassazione Penale, Sentenza n. 12745/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendola atto abnorme per avere il G.i.p. ordinato l'imputazione per fatti non oggetto della richiesta di archiviazione, e ha disposto la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del G.i.p. che, dopo una richiesta di archiviazione del P.M., ha ordinato la formulazione di imputazione per il reato di calunnia a carico di entrambe e per il reato di falsa testimonianza a carico della sola Giacchetti, nonostante il procedimento risultasse iscritto e la richiesta di archiviazione riguardasse reati diversi. Si è censurata l'abnormità del provvedimento perché il giudice ha imposto al P.M. di procedere per reati non oggetto della richiesta di archiviazione, alterando l'imputazione e ledendo il diritto di difesa e l'autonomia del P.M.
Norme richiamate
La Corte richiama che, qualora il giudice ravvisi ulteriori reati nelle risultanze investigative, deve limitarsi ad ordinarne l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e non può invece emettere un ordine di imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui il P.M. aveva chiesto l'archiviazione.
orientamento giurisprudenziale (Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013 e Sez. U., n. 40984 del 22/03/2018, nonché Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021)
La Corte ribadisce il consolidato principio che costituisce atto abnorme l'ordine di imputazione coatta verso persona non indagata o per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione; il giudice delle indagini preliminari non può sostituirsi ai poteri del P.M. in tal senso.
Massime di principio
- Il G.i.p. non può ordinare l'imputazione coatta per reati che non siano stati oggetto della richiesta di archiviazione del P.M.; se ravvisa elementi per altri reati, deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e segnalare al P.M. per ulteriori indagini.
- L'ordine di imputazione coatta emesso per reati diversi da quelli per cui è stata chiesta l'archiviazione è considerato atto abnorme e può essere annullato senza rinvio dalla Corte di Cassazione.
- La tutela del diritto di difesa e l'autonomia del P.M. impongono che eventuali modifiche dell'imputazione seguano il normale corso investigativo e decisionale del pubblico ministero, non provvedimenti diretti del giudice delle indagini preliminari.
- In situazioni analoghe, la parte interessata può impugnare l'ordinanza per eccesso di potere/abnormità: la probabilità di accoglimento è elevata se è dimostrabile che il G.i.p. ha ordinato il processo per fatti non ricompresi nella richiesta di archiviazione.
- Se il giudice ritiene emergano nuovi reati, la corretta prassi è la comunicazione al P.M. e l'iscrizione per ulteriori accertamenti, non l'imposizione immediata dell'imputazione.
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