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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25413/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento traeva origine dall'arresto in flagranza di un indagato, poi imputato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni aggravate e violazione delle norme sull'ingresso e soggiorno degli stranieri. Nel corso delle notifiche preliminari, l'indagato era stato assistito da un difensore d'ufficio, aveva tentato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, ma questi non aveva accettato la domiciliazione; l'indagato aveva inoltre dichiarato di non avere altro domicilio idoneo in Italia. Il giudice aveva ritenuto che l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., quale prima notifica all'imputato non detenuto, dovesse essere effettuato personalmente ai sensi dell'art. 157 c.p.p., e non al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; di conseguenza aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al pubblico ministero. Il ricorso del pubblico ministero lamentava l'abnormità dell'ordinanza e la violazione degli artt. 157, 161 e 415-bis c.p.p., sostenendo che l'avviso ex art. 415-bis non costituisce una vocatio in ius ma atto della sola fase delle indagini preliminari; che l'indagato era già stato più volte informato del procedimento e degli avvertimenti ex art. 161 c.p.p.; che il rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione rendeva inidonea l'elezione di domicilio e giustificava la notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio; e che, in ogni caso, il decreto di citazione diretta era stato poi notificato personalmente all'imputato, sicché mancava interesse a ricorrere contro l'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ha ritenuto assorbita o comunque non decisiva la questione della possibile abnormità dell'ordinanza, osservando che il provvedimento del giudice era comunque espressione di poteri a lui riconosciuti e non aveva determinato alcuna stasi del procedimento. Poiché il procedimento aveva proseguito il suo corso e l'imputato era stato successivamente raggiunto dal decreto di citazione a giudizio notificato a mani a mezzo della polizia giudiziaria, veniva meno l'interesse del pubblico ministero a impugnare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso di conclusione delle indagini è considerato atto della fase delle indagini preliminari e non una vocatio in ius; nel caso concreto il giudice aveva ritenuto necessaria una notificazione personale, mentre il ricorrente sosteneva la legittimità della notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

  • art. 157 c.p.p.

    Richiamato per sostenere che, in alcune fasi successive, la notificazione personale all'imputato non detenuto può essere effettuata a mani tramite polizia giudiziaria; il ricorrente ha sottolineato che il decreto di citazione a giudizio era stato poi notificato in tal modo.

  • art. 161 c.p.p.

    Invocato per affermare che, in presenza di rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione e di impossibilità dell'indagato di indicare altro domicilio idoneo, la notificazione degli atti poteva essere eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi del comma 4.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    La Corte dà atto della tesi del ricorrente secondo cui il rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione determina l'inidoneità dell'elezione di domicilio e impone la notifica presso lo studio del difensore, evitando uno stallo procedimentale.

  • art. 161, comma 1, c.p.p.

    Richiamato nel ricorso per evidenziare che l'indagato era già stato avvertito dell'esistenza del procedimento e delle facoltà difensive.

  • art. 161, comma 3, c.p.p.

    Richiamato quale avvertimento successivamente reso all'indagato al momento della scarcerazione, secondo la ricostruzione del pubblico ministero.

  • art. 161, comma d1, c.p.p.

    Citato dal ricorrente per evidenziare che il successivo decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato personalmente all'imputato, a tutela della effettiva conoscenza del processo.

  • art. 635, comma 2, n. 1, c.p.

    Norma incriminatrice contestata per il capo relativo al danneggiamento.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato in relazione al capo di lesioni aggravate, in combinazione con l'art. 576 c.p.

  • art. 576, n. 1, c.p.

    Indicata come aggravante o qualificazione del reato di lesioni contestato.

  • art. 576, n. 5-bis c.p.

    Indicata come ulteriore riferimento aggravatorio nel capo di lesioni contestato.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice contestata per i capi relativi alla resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1988

    Norma contestata nel capo relativo alla violazione della disciplina sull'immigrazione.

  • art. 25957 del 26/03/2009, Toni

    Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590

    Richiamata solo per affermare che l'abnormità del provvedimento era dubbia nel caso concreto; la Corte tuttavia non si fonda su tale profilo ma sul difetto di interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: se il procedimento ha comunque proseguito il suo corso e l'atto censurato non ha determinato una stasi processuale, il ricorso del pubblico ministero può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • La possibile abnormità di un provvedimento non consente di per sé l'accoglimento del ricorso quando, in concreto, manchi l'utilità pratica dell'impugnazione per la parte ricorrente.
  • L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. non è, di regola, equiparabile a una vocatio in ius; la questione delle modalità di notificazione va letta nel sistema delle notifiche e degli avvertimenti già ricevuti dall'indagato.
  • Quando l'indagato è privo di un domicilio idoneo e il difensore rifiuta di accettare la domiciliazione, il sistema delle notifiche può essere strutturato in modo da evitare uno stallo del procedimento, ferma restando la successiva esigenza di effettiva conoscenza degli atti introduttivi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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