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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22160/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi proposti non sono consentiti ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 20 settembre 2024, pronunziata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento). Il testo non indica il reato oggetto dell'accordo né il contenuto specifico delle censure, ma precisa che i motivi dedotti sono stati ritenuti inammissibili perché non consentiti nel giudizio di legittimità contro sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza impugnata, che risulta emessa con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448-bis c.p.p.

    indicato come norma che delimita i motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento; i motivi dedotti sono stati ritenuti non consentiti

  • art. 448-bis cod. proc. pen.

    richiamato nel testo come parametro di inammissibilità dei motivi di ricorso

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    indicano il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico dei ricorrenti quale conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, sono proponibili soltanto i motivi espressamente consentiti dalla disciplina speciale; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti oggettivi di impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza impugnata è emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il controllo di legittimità resta circoscritto dalla norma speciale che limita il sindacato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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