Cassazione Penale, Ordinanza n. 22160/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi proposti non sono consentiti ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 20 settembre 2024, pronunziata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento). Il testo non indica il reato oggetto dell'accordo né il contenuto specifico delle censure, ma precisa che i motivi dedotti sono stati ritenuti inammissibili perché non consentiti nel giudizio di legittimità contro sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza impugnata, che risulta emessa con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
indicato come norma che delimita i motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento; i motivi dedotti sono stati ritenuti non consentiti
richiamato nel testo come parametro di inammissibilità dei motivi di ricorso
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
indicano il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico dei ricorrenti quale conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, sono proponibili soltanto i motivi espressamente consentiti dalla disciplina speciale; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti oggettivi di impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza impugnata è emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il controllo di legittimità resta circoscritto dalla norma speciale che limita il sindacato della Corte di cassazione.
Come è indicizzato
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