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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22407/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (commissario giudiziale)

La controversia

La controversia nasce dal decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso complessivo spettante all'ufficio del commissario giudiziale di una procedura di concordato preventivo, ripartendolo tra due professionisti succedutisi nell'incarico: una quota al primo commissario, già pagata a titolo di acconto, e una quota maggiore alla professionista subentrata circa due anni dopo l'omologazione. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso straordinario per cassazione deducendo quattro censure: (1) violazione delle norme sulla liquidazione del compenso e del d.m. n. 30/2012, per avere il Tribunale applicato il parametro dell'attivo realizzato invece dell'attivo inventariato; (2) violazione del contraddittorio e delle norme sul procedimento di liquidazione, perché non era stato convocato per esporre deduzioni sulla liquidazione e sul riparto tra i due commissari; (3) violazione dei criteri tariffari e vizio di motivazione, per l'asserita insufficienza della motivazione sulla misura del compenso e sulla ripartizione, oltre che sulla liquidazione in misura inferiore ai minimi; (4) violazione della disciplina sul rimborso delle spese vive autorizzate, perché la richiesta di rimborso formulata dal commissario era rimasta senza esame e senza pronuncia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quarto motivo; il terzo è stato dichiarato assorbito. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della liquidazione del compenso, del riparto tra i due commissari e della domanda di rimborso delle spese, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione ribadisce che, per il compenso del commissario giudiziale, va disapplicata la previsione regolamentare che distingue tra attivo realizzato e inventariato, dovendosi fare riferimento in ogni caso all'attivo inventariato; inoltre, nel procedimento di liquidazione del compenso ripartito tra più soggetti succedutisi nella funzione, devono partecipare tutti gli interessati, a tutela del contraddittorio; infine, il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla domanda di rimborso delle spese autorizzate.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    consente il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso, in quanto provvedimento decisorio e definitivo incidente su diritti soggettivi e non ulteriormente impugnabile

  • art. 39, legge fall.

    regola il procedimento di liquidazione del compenso e impone il rispetto del contraddittorio nella fase camerale

  • art. 165, legge fall.

    richiamato in relazione al ruolo e alla posizione del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo

  • art. 172, legge fall.

    richiamato tra le norme indicate dal ricorrente nella censura sul parametro di liquidazione del compenso

  • art. 5, commi 1 e 2, d.m. 30/2012

    la distinzione tra attivo realizzato e attivo inventariato è stata ritenuta irragionevole; la norma regolamentare va disapplicata e il compenso va calcolato, in tutti i casi, sull'attivo inventariato

  • art. 4, comma 2, d.m. 30/2012

    consente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e autorizzate dal giudice delegato; il giudice deve pronunciarsi sulla relativa domanda

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a sostegno della necessità di convocare l'interessato e garantire il contraddittorio nel procedimento di liquidazione

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; è violato se la domanda di rimborso resta priva di esame

  • art. 1, d.m. 30/2012

    richiamato dal ricorrente nella censura sui criteri tariffari

  • art. 2, d.m. 30/2012

    richiamato dal ricorrente nella censura sui criteri tariffari

  • art. 5, comma 5, d.m. 30/2012

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla motivazione e sulla liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi dedotti con i quattro motivi di ricorso; l'erronea qualificazione del vizio non impedisce l'esame della censura quando il contenuto è chiaro

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del compenso del commissario giudiziale del concordato preventivo, la norma regolamentare che differenzia il criterio di calcolo tra attivo realizzato e attivo inventariato può essere disapplicata se produce un'irragionevole disparità di trattamento; il parametro corretto è l'attivo inventariato in tutti i casi.
  • Quando il giudice liquida unitariamente il compenso di un ufficio composto da più professionisti succedutisi nell'incarico, tutti i soggetti interessati devono essere posti in condizione di partecipare al procedimento, perché la determinazione del compenso e la sua ripartizione incidono su una situazione sostanziale unitaria e richiedono il rispetto del contraddittorio.
  • La domanda di rimborso delle spese vive autorizzate dal giudice delegato è una domanda autonoma che deve essere esaminata e decisa espressamente; il silenzio del provvedimento integra vizio denunciabile per omessa pronuncia.
  • L'errore nell'inquadramento formale del vizio dedotto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. non preclude l'esame del motivo quando la sostanza della censura è chiaramente evincibile dagli atti e dalle deduzioni del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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