Cassazione Penale, Sentenza n. 36921/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente era imputato di omicidio volontario in danno di Cristiano Micatrotta, per avere inferto una coltellata al collo durante un litigio legato alla cessione di sostanza stupefacente. Lamentava che acquisizioni istruttorie sopravvenute (certificati medici attestanti lesioni subite, fotografie del furgone, registrazioni telefoniche, conversazioni WhatsApp tra terzi, e nuove dichiarazioni rese da Giuseppe Di Mario) dimostrerebbero che egli era stato prima pesantemente percosso e dunque agì in reazione, oltre a smentire il pericolo di fuga; sosteneva altresì che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, sarebbe adeguata e proporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha esaminato complessivamente le prove preesistenti e sopravvenute e ha ritenuto che esse non modificano in modo apprezzabile il quadro indiziario e le esigenze cautelari. Il Collegio ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze di specialprevenzione e di evitare la reiterazione del reato e il pericolo di fuga; ha ritenuto inoltre che gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non sarebbero idonei a prevenire il rischio di commissione di analoga condotta. Conseguentemente il regime detentivo in carcere è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Definisce l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari: il Tribunale in sede di appello controlla la correttezza giuridica e la motivazione relativamente ai fatti nuovi idonei a modificare l'apprezzamento cautelare, senza dover rivalutare integralmente il giudicato.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla vicenda per l'onere delle spese a carico del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569
Principi consolidati che delimitano il sindacato del Tribunale in sede di appello ex art. 310: controllo circoscritto agli elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o le esigenze cautelari.
Principio del giudicato cautelare
La revoca o la sostituzione della misura dopo la formazione del giudicato richiede sopravvenienza di elementi nuovi capaci di giustificare una rivalutazione; gli elementi allegati dal ricorrente non sono stati ritenuti tali dalla Corte.
Massime di principio
- In appello avverso un provvedimento che conferma la custodia cautelare il sindacato è limitato: occorre dimostrare elementi nuovi, concreti e rilevanti che modifichino sostanzialmente il quadro indiziario o le esigenze cautelari.
- Documentazione medica che attesti ferite e dichiarazioni di terzi non bastano automaticamente a riformare la misura: devono essere valutate nel contesto temporale e combinato con le altre evidenze (messaggi, chiamate, comportamento della persona dopo il fatto).
- Conversazioni elettroniche (WhatsApp) e tabulati telefonici possono essere decisivi ma vanno interpretati nel loro insieme e non decontestualizzati; la loro lettura plausibile può confermare piuttosto che smentire la responsabilità dell'imputato.
- Per reati di estrema offensività (omicidio con arma) i giudici tendono a ritenere insufficiente la sola applicazione di misure alternative con controllo elettronico quando permangono concrete esigenze specialpreventive o rischio di reiterazione.
- Per contestare la prova cautelare è strategico indicare chiaramente in che modo le nuove acquisizioni incidono sul giudizio di gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, evidenziando contraddizioni gravi e specifiche nella motivazione del provvedimento impugnato.
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