Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1212/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale e ha invece concesso la detenzione domiciliare. Due censure: 1) nullità della notificazione dell'ordinanza al precedente difensore anziché al procuratore speciale nominato e domiciliatario; 2) illegittimità e vizio di motivazione nella scelta della detenzione domiciliare al posto dell'affidamento in prova, con dedotta contraddittorietà della valutazione della parziale inabilità del condannato e mancata considerazione della concreta disponibilità del ricorrente a svolgere attività di volontariato presso una ONLUS e dell'omessa acquisizione di informazioni dall'associazione e dall'UEPE circa un programma trattamentale.

La decisione

Rigetto del ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non sussiste interesse alla eccezione di nullità perché il difensore ha comunque esercitato le facoltà garantite dalla notificazione (ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione e svolto difese articolate), sicché il vizio si è sanato ai sensi del principio di cui all'art. 183, lett. b), c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura in parte carente di autosufficienza e in parte infondata: mancava l'indicazione precisa del dato informativo che sarebbe stato omesso dai giudici di merito e non risultava dagli atti prova della concreta praticabilità di un impegno risocializzante; non è contraddittoria la valutazione che riconosce una parziale inabilità compatibile con l'ammissione alla detenzione domiciliare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 183, lett. b), cod. proc. pen.

    Il mancato compimento di un atto formale (es. notificazione) è sanato se la parte ha comunque esercitato la facoltà a cui l'atto era preordinato; in concreto, la tempestiva impugnazione e l'effettiva partecipazione difensiva eliminano la nullità.

Massime di principio

  • L'eccezione di nullità per omessa o irregolare notificazione può risultare priva di efficacia se la parte ha comunque esercitato le facoltà garantite dalla notificazione (es. ha proposto impugnazione tempestiva e svolto le difese): occorre verificare l'effettiva preclusione di diritti difensivi.
  • Per contestare efficacemente il rigetto dell'affidamento in prova per presunta mancanza di impegno risocializzante è necessario allegare e documentare fatti concreti che dimostrino la concreta praticabilità dell'attività proposta (accordi con enti, comunicazioni dell'associazione, programmi dell'UEPE, ecc.).
  • La valutazione della capacità residua del detenuto (es. parziale inabilità vs idoneità a compiere gli atti quotidiani) può giustificare misure differenti (detenzione domiciliare anziché affidamento) e non è di per sé contraddittoria: bisogna mostrare il nesso logico-manifesta illogicità nella motivazione per impugnare con successo.
  • Il giudice di merito non è tenuto a compiere indagini integrative d'ufficio se non emergono elementi che rendano indispensabile l'acquisizione di informazioni; tuttavia, è nell'interesse del ricorrente produrre tutte le prove e richieste istruttorie (es. sollecitare l'UEPE) durante il procedimento.
  • In cassazione è richiesta autosufficienza dei motivi: le censure devono indicare con precisione quale errore di fatto o di diritto si rappresente e quale dato informativo sarebbe stato omesso o valutato erroneamente dai giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.