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Sentenza

Sentenza del 11/01/2016 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente sosteneva che, dopo l’emissione e l’annotazione della fattura IVA, le parti avevano concluso un accordo transattivo che aveva eliminato la vendita dell’immobile. Pertanto, l’IVA originariamente annotata sarebbe diventata indebita e avrebbe dovuto essere rimborsata. La contribuente invocava inoltre il condono previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002, ritenendo che esso impedisse di contestare la tardiva annotazione o consentisse comunque il rimborso. L’Ufficio sosteneva invece che il condono non potesse produrre effetti sui crediti IVA vantati dal contribuente e che la violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, relativa alla tardiva correzione o annullamento della fattura, impedisse il rimborso.

La decisione

Il giudice del rinvio ha respinto il ricorso della contribuente. Ha riconosciuto che, in linea generale, la tardiva osservanza dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 non esclude automaticamente il rimborso dell’IVA indebitamente versata quando sia definitivamente eliminato il rischio che il destinatario utilizzi la fattura per detrarre l’imposta. Tuttavia, nel caso concreto, la contribuente aveva aderito al condono ex art. 9 della legge n. 289/2002 per sanare la violazione relativa alla tardiva annotazione. Il condono può incidere sui debiti fiscali, ma non sui crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Erario, che restano verificabili e contestabili dall’Amministrazione. Poiché il rimborso era fondato proprio sulla violazione che la contribuente aveva inteso sanare, il diniego dell’Ufficio è stato ritenuto legittimo. La contribuente è stata inoltre condannata alle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’emittente della fattura deve correggerla o annullarla tempestivamente quando l’operazione viene meno o si riduce.

    La mancata o tardiva emissione della nota di variazione non determina sempre e automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se è dimostrato che la fattura è stata ritirata e che il destinatario non ha utilizzato né può utilizzare il documento per esercitare la detrazione. Tuttavia, la violazione può assumere rilievo quando il contribuente l’abbia posta a fondamento di una domanda di condono.

  • Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Condono fiscale e definizione automatica degli obblighi tributari.

    Il condono può incidere sui debiti fiscali e sulle sanzioni, ma non attribuisce automaticamente al contribuente il diritto a ottenere rimborsi né impedisce all’Amministrazione di verificare e contestare crediti IVA vantati nei suoi confronti. La sua applicazione all’IVA è inoltre limitata dai principi del diritto dell’Unione europea.

  • Principio di cartolarità della fattura

    L’emittente della fattura è tenuto a versare l’imposta indicata, salvo tempestiva correzione o annullamento.

    L’IVA indicata in fattura è normalmente dovuta per il solo fatto della sua esposizione nel documento, a tutela della neutralità dell’imposta e del diritto di detrazione del destinatario. Il rimborso dell’IVA non dovuta può essere riconosciuto quando sia escluso concretamente il rischio di detrazione indebita.

  • Principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sull’IVA e dal giudice di legittimità

    Le misure nazionali di condono non possono eliminare integralmente gli obblighi IVA, impedire i controlli fiscali o neutralizzare sanzioni relative a violazioni incompatibili con il sistema comune dell’IVA.

Massime di principio

  • Il condono fiscale opera principalmente sui debiti e sulle sanzioni del contribuente, ma non rende intangibili i crediti che il contribuente afferma di vantare verso l’Erario: tali crediti possono essere verificati e negati dall’Amministrazione.
  • Quando una fattura viene emessa per un’operazione successivamente annullata o modificata, la tempestiva emissione della nota di variazione prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è la via ordinaria per rettificare l’IVA.
  • La tardiva rettifica della fattura non comporta necessariamente il diniego del rimborso se il contribuente dimostra che il documento è stato ritirato e che il destinatario non ha mai potuto utilizzarlo per detrarre l’IVA.
  • Se però il contribuente ha chiesto un condono proprio per sanare la violazione relativa alla fattura o alla sua tardiva rettifica, non può utilizzare successivamente quella stessa violazione come fondamento automatico del proprio credito al rimborso.
  • In presenza di un accordo transattivo che modifica o elimina l’operazione originaria, occorre documentare con precisione l’effettiva eliminazione dell’operazione, il ritiro della fattura e l’assenza di detrazione da parte del destinatario.

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