Sentenza del 11/01/2016 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Como
SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE CALCISTICA - SOCIETÀ CALCISTICA - Prestazioni rese dall'agente alla società calcistica - Riqualificazione come remunerazioni in natura per il calciatore - Non sussiste - Necessità di un contratto scritto con il beneficiario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato i compensi pagati dalla società calcistica all'agente di intermediazione come remunerazioni in natura o fringe benefit attribuiti al calciatore, presumendo che il pagamento costituisse un vantaggio economicamente riferibile a quest'ultimo. La controversia riguardava la corretta imputazione dei compensi e la necessità di individuare il soggetto che aveva effettivamente conferito l'incarico e beneficiato delle prestazioni dell'agente. La disciplina applicabile richiede che il rapporto tra agente e calciatore o società calcistica sia formalizzato per iscritto e prevede che l'agente sia remunerato esclusivamente dal cliente che usufruisce dei suoi servizi.
La decisione
La riqualificazione dei compensi come fringe benefit del calciatore è stata esclusa. È stato ritenuto decisivo che le prestazioni fossero state richieste e rese nell'interesse della società calcistica e che mancasse una base idonea per imputare il pagamento al calciatore quale remunerazione in natura. Il pagamento effettuato dalla società all'agente costituisce quindi compenso per servizi resi alla società e non beneficio imponibile attribuito al calciatore, fermo restando l'obbligo di formalizzare per iscritto il rapporto con il soggetto assistito.
Norme richiamate
Norme vigenti in materia di agenti sportivi e intermediazione calcistica
Il rapporto che lega l'agente al calciatore o alla società di calcio deve essere formalizzato per iscritto.
La forma scritta serve a individuare il cliente dell'agente, l'oggetto dell'incarico e il soggetto tenuto al pagamento, impedendo di presumere automaticamente che il compenso versato da una società costituisca un vantaggio per il calciatore.
Regola sulla remunerazione dell'agente di calciatori
L'agente di calciatori può essere retribuito soltanto dal cliente che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.
Il compenso deve essere imputato al soggetto che ha conferito l'incarico e nell'interesse del quale l'attività è stata svolta. Il pagamento da parte della società non è, di per sé, una remunerazione indiretta del calciatore.
Massime di principio
- Il pagamento di una fattura da parte di una società non costituisce automaticamente un fringe benefit per il dipendente o atleta coinvolto nell'operazione: occorre dimostrare che il servizio sia stato reso principalmente nel suo interesse.
- Per evitare riqualificazioni fiscali è essenziale un contratto scritto che identifichi chiaramente il cliente dell'intermediario, le prestazioni richieste, il beneficiario effettivo e il soggetto obbligato al pagamento.
- Quando l'intermediario presta attività a favore di più soggetti con interessi potenzialmente confliggenti, bisogna verificare le regole professionali applicabili e documentare separatamente incarichi, prestazioni e compensi.
- La qualificazione fiscale di un pagamento dipende dalla sostanza del rapporto e dall'effettiva utilità ricevuta, non soltanto dal collegamento economico o personale tra il destinatario del servizio e il soggetto che esegue il pagamento.
Testo integrale
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