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Sentenza

Sentenza del 11/01/2016 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Como

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE CALCISTICA - SOCIETÀ CALCISTICA - Prestazioni rese dall'agente alla società calcistica - Riqualificazione come remunerazioni in natura per il calciatore - Non sussiste - Necessità di un contratto scritto con il beneficiario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato i compensi pagati dalla società calcistica all'agente di intermediazione come remunerazioni in natura o fringe benefit attribuiti al calciatore, presumendo che il pagamento costituisse un vantaggio economicamente riferibile a quest'ultimo. La controversia riguardava la corretta imputazione dei compensi e la necessità di individuare il soggetto che aveva effettivamente conferito l'incarico e beneficiato delle prestazioni dell'agente. La disciplina applicabile richiede che il rapporto tra agente e calciatore o società calcistica sia formalizzato per iscritto e prevede che l'agente sia remunerato esclusivamente dal cliente che usufruisce dei suoi servizi.

La decisione

La riqualificazione dei compensi come fringe benefit del calciatore è stata esclusa. È stato ritenuto decisivo che le prestazioni fossero state richieste e rese nell'interesse della società calcistica e che mancasse una base idonea per imputare il pagamento al calciatore quale remunerazione in natura. Il pagamento effettuato dalla società all'agente costituisce quindi compenso per servizi resi alla società e non beneficio imponibile attribuito al calciatore, fermo restando l'obbligo di formalizzare per iscritto il rapporto con il soggetto assistito.

Norme richiamate

  • Norme vigenti in materia di agenti sportivi e intermediazione calcistica

    Il rapporto che lega l'agente al calciatore o alla società di calcio deve essere formalizzato per iscritto.

    La forma scritta serve a individuare il cliente dell'agente, l'oggetto dell'incarico e il soggetto tenuto al pagamento, impedendo di presumere automaticamente che il compenso versato da una società costituisca un vantaggio per il calciatore.

  • Regola sulla remunerazione dell'agente di calciatori

    L'agente di calciatori può essere retribuito soltanto dal cliente che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.

    Il compenso deve essere imputato al soggetto che ha conferito l'incarico e nell'interesse del quale l'attività è stata svolta. Il pagamento da parte della società non è, di per sé, una remunerazione indiretta del calciatore.

Massime di principio

  • Il pagamento di una fattura da parte di una società non costituisce automaticamente un fringe benefit per il dipendente o atleta coinvolto nell'operazione: occorre dimostrare che il servizio sia stato reso principalmente nel suo interesse.
  • Per evitare riqualificazioni fiscali è essenziale un contratto scritto che identifichi chiaramente il cliente dell'intermediario, le prestazioni richieste, il beneficiario effettivo e il soggetto obbligato al pagamento.
  • Quando l'intermediario presta attività a favore di più soggetti con interessi potenzialmente confliggenti, bisogna verificare le regole professionali applicabili e documentare separatamente incarichi, prestazioni e compensi.
  • La qualificazione fiscale di un pagamento dipende dalla sostanza del rapporto e dall'effettiva utilità ricevuta, non soltanto dal collegamento economico o personale tra il destinatario del servizio e il soggetto che esegue il pagamento.

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