Sentenza del 11/01/2016 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Termine dilatorio per la notifica dell'accertamento ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La prossima scadenza del termine per l'accertamento non costituisce una valida giustificazione, poiché si tratta di una circostanza riconducibile alla stessa Amministrazione finanziaria. La deroga al termine di 60 giorni è ammissibile soltanto in presenza di un impedimento oggettivo, concreto e adeguatamente provato dall'Amministrazione. In assenza di tale prova, l'avviso emesso anticipatamente è illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla notifica del processo verbale di constatazione. In particolare, l'Amministrazione aveva giustificato il mancato rispetto del termine con l'imminente scadenza del termine per l'accertamento.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e l'emissione dell'avviso di accertamento devono intercorrere almeno sessanta giorni.
Il termine dilatorio tutela il diritto del contribuente al contraddittorio, consentendogli di presentare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'atto impositivo. La sua violazione determina l'illegittimità dell'avviso, salvo che ricorrano circostanze eccezionali riconducibili a un impedimento oggettivo, che l'Amministrazione deve dimostrare.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni tra la notifica del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento.
- La semplice imminenza della scadenza del termine per l'accertamento non giustifica l'emissione anticipata dell'avviso, perché è una circostanza normalmente prevedibile e imputabile all'Amministrazione.
- Una deroga al termine è possibile solo in presenza di un impedimento oggettivo, specifico e non dipendente dalla volontà o dall'organizzazione dell'Amministrazione, che deve essere adeguatamente provato e motivato.
- In casi analoghi, il contribuente deve verificare le date di notifica del processo verbale e di emissione dell'avviso e contestare l'eventuale mancato rispetto del termine dilatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 45 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →