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Sentenza

Sentenza del 11/01/2016 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - AVVISO DI ACCERTAMENTO - RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO - OMESSO VERSAMENTO - SOGGETTO PASSIVO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione del soggetto tenuto a pagare le ritenute d’acconto non versate. È stato accertato che il sostituito aveva ricevuto la retribuzione al netto delle ritenute: queste erano quindi state operate dal sostituto, ma non successivamente versate all’Erario. Il contribuente sosteneva pertanto di non poter essere chiamato a pagare nuovamente importi che non aveva percepito.

La decisione

La pretesa tributaria nei confronti del sostituito è stata esclusa. Nel rapporto di sostituzione a titolo d’acconto, il sostituito può essere obbligato in solido soltanto quando il sostituto non abbia effettuato le ritenute al momento del pagamento. Se invece le ritenute sono state operate, ma il sostituto non le ha versate, la pretesa deve essere rivolta esclusivamente contro quest’ultimo. Richiedere nuovamente tali somme al sostituito determinerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione.

Norme richiamate

  • Disciplina della sostituzione tributaria a titolo d’acconto

    Nel rapporto di sostituzione tributaria a titolo di acconto, il sostituito è obbligato in solido con il sostituto per le ritenute da operare sui redditi percepiti solo nel caso in cui quest'ultimo non le abbia effettuate al momento della corresponsione del compenso.

    La responsabilità solidale del sostituito opera quando la ritenuta non è stata materialmente effettuata. Se invece la ritenuta è stata effettuata e il sostituto ha pagato al sostituito un importo netto, l’obbligo di versamento grava sul solo sostituto.

  • Divieto di doppia imposizione

    La richiesta dell'importo delle ritenute al sostituito, che non le ha percepite, violerebbe il divieto di doppia imposizione.

    Il sostituito non può essere costretto a corrispondere nuovamente somme già trattenute dal sostituto sulla sua retribuzione, poiché ciò comporterebbe un duplice prelievo riferito alla medesima imposta.

Massime di principio

  • Per stabilire chi sia il soggetto responsabile occorre distinguere tra ritenuta non effettuata e ritenuta effettuata ma non versata.
  • Se il compenso è stato pagato al lordo, senza applicazione della ritenuta, il sostituito può essere chiamato a rispondere dell’imposta, anche in solido con il sostituto, secondo la disciplina applicabile.
  • Se il compenso è stato pagato al netto e la ritenuta risulta contabilmente o documentalmente effettuata, ma non versata, l’Amministrazione deve rivolgersi al sostituto d’imposta.
  • Buste paga, certificazioni, contabilità e prove dei pagamenti sono essenziali per dimostrare se la ritenuta sia stata effettivamente operata.
  • Il contribuente non deve subire un secondo pagamento per somme che non ha incassato e che erano già state trattenute dal sostituto.

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