Sentenza del 11/01/2016 n. 45 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Donazioni - Costrutti elusivi - Donazione indiretta - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa donazione indiretta, una volta riconosciuta nella sostanza, deve essere assoggettata alla regolare imposizione fiscale, anche se realizzata attraverso un negozio oneroso anziché mediante la donazione tipica prevista dall'art. 769 c.c. Il testo non indica il dispositivo specifico, né l'esito formale del ricorso o i nominativi delle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di un'operazione strutturata mediante due negozi collegati: una vendita e una donazione diretta. Sebbene manchi un unico atto formalmente qualificabile come donazione, l'operazione può integrare una donazione indiretta quando la vendita costituisce il mezzo e la donazione il fine, producendo l'arricchimento del beneficiario per spirito di liberalità e senza un'effettiva corrispettività economica. Il costrutto è quindi considerato elusivo se i negozi sono stati artificiosamente coordinati per dissimulare la liberalità e sottrarla alla tassazione.
Norme richiamate
Art. 769 del codice civile
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La norma descrive la donazione tipica. Tuttavia, la liberalità può essere realizzata anche indirettamente mediante un negozio diverso, purché emerga il collegamento funzionale tra l'operazione utilizzata e l'arricchimento gratuito del beneficiario.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un'operazione dipende dalla sua sostanza economica e dalla funzione concretamente perseguita, non solo dalla forma o dal nome attribuito ai contratti.
- Una vendita collegata a una donazione o ad altro negozio può integrare una donazione indiretta quando la vendita è soltanto lo strumento per realizzare un trasferimento gratuito.
- L'assenza di un corrispettivo effettivo e la presenza dello spirito di liberalità sono elementi centrali per individuare una donazione indiretta.
- Le strutture negoziali artificiose finalizzate a evitare l'imposizione possono essere riqualificate dall'amministrazione e assoggettate alla tassazione propria dell'operazione sostanziale.
- La presenza di più negozi distinti non impedisce di considerarli unitariamente quando risultano interconnessi e orientati a un unico risultato liberale.
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