Cassazione Penale, Sentenza n. 5830/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli sostenendo: (1) carenza di prova di un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, ossia l'effettivo utilizzo nelle dichiarazioni fiscali delle fatture ritenute inesistenti (assenza di prova della loro registrazione in contabilità e del loro inserimento nelle dichiarazioni dei redditi); (2) illogicità della motivazione che avrebbe tratto la prova della falsità delle fatture dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza; (3) inosservanza/erronea applicazione di norme processuali (art. 526 c.p.p.) perché la Corte avrebbe utilizzato atti di indagine extraprocessuali non ritualmete acquisiti nel fascicolo dibattimentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), è indispensabile l'accertamento dell'effettivo utilizzo degli elementi passivi fittizi nella dichiarazione d'imposta effettivamente presentata. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello come insufficiente e logicamente inadeguata: la Corte d'appello aveva basato la prova sull'assunto che le fatture rinvenute durante la verifica fiscale fossero necessariamente state annotate e utilizzate nelle dichiarazioni, e su un processo verbale di constatazione redatto dopo l'emergere di indizi di reato. La Cassazione ha ricordato che le parti del processo verbale redatte successivamente all'emergere degli indizi, se non sono state redatte secondo le garanzie processuali (art. 220 disp. att. c.p.p.), non hanno efficacia probatoria; la Corte d'appello non ha chiarito tale punto. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli, affinché si pronunci nuovamente sulle doglianze relative alla necessaria prova dell'utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni d'imposta.
Norme richiamate
Il reato è integrato solo dalla congiunta presenza della registrazione/conservazione delle fatture inesistenti e del loro effettivo inserimento nella dichiarazione d'imposta presentata; l'utilizzo nella dichiarazione è elemento essenziale e ineludibile ai fini della punibilità.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, errata applicazione di norme processuali e motivazione illogica o insufficiente; qui è stata usata dal ricorrente per censurare la carenza probatoria e l'illogica motivazione della Corte d'appello.
Richiamata dal ricorrente per lamentare l'uso di atti di indagine non ritualmete acquisiti nel fascicolo del dibattimento; la censura riguarda l'erronea utilizzazione di documenti extraprocessuali ai fini della decisione.
Consente l'acquisizione di documenti extraprocessuali al fascicolo dibattimentale; tuttavia la relativa efficacia probatoria dipende da quando e come il documento è stato redatto rispetto all'emergere di indizi di reato.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Quando, nel corso di accertamenti amministrativi, emergono indizi di reato, gli atti necessari per garantire le fonti di prova devono rispettare le disposizioni del codice di rito; la parte del documento redatta dopo l'emergere degli indizi è utilizzabile solo se è stata rispettata la procedura codicistica.
Massime di principio
- Per i reati 'dichiarativi' di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 è necessario provare non solo l'inesistenza delle operazioni ma anche l'effettiva registrazione delle fatture nelle scritture contabili e il loro utilizzo nelle dichiarazioni fiscali presentate: la mancanza di prova di quest'ultimo elemento impedisce la configurabilità del reato.
- I processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza sono documenti amministrativi acquisibili al fascicolo dibattimentale, ma la loro parte redatta dopo l'emersione di indizi di reato ha efficacia probatoria solo se la relativa attività è stata svolta nel rispetto delle garanzie e delle forme previste dal codice di procedura penale (art. 220 disp. att. c.p.p.).
- La Corte d'appello non può fondare una condanna su sillogismi induttivi non supportati da specifica prova documentale o contabile: la motivazione deve rispondere in modo puntuale alle doglianze sull'esistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Se la prova è insufficiente o si è fatto uso di atti extraprocessuali non rituali, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo esame al fine di consentire al giudice di merito di integrare l'istruttoria o meglio motivare le proprie conclusioni.
- In casi simili è opportuno acquisire e documentare espressamente le dichiarazioni fiscali, i registri contabili e la riconciliazione tra registri IVA e dichiarazioni redditi, così da dimostrare in modo chiaro la deduzione dei costi fittizi nelle dichiarazioni presentate.
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