Cassazione Penale, Ordinanza n. 18043/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano generiche e aspecifiche e si risolvevano in una mera riproposizione delle doglianze già valutate dal giudice di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la riduzione di pena a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., deducendo che le condizioni di detenzione fossero inumane e degradanti, in violazione anche dell'art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza aveva parzialmente rigettato l'istanza e il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo, ritenendo che lo spazio vivibile disponibile in cella fosse sempre superiore a 3 mq, detratte bagno e arredi fissi, e che i disagi denunciati (sovraffollamento, assenza di riscaldamento in un reparto, limitazione dei passeggi, areazione non adeguata) non fossero di gravità tale da integrare un trattamento inumano o degradante. Nel ricorso per cassazione si lamentavano vizio di motivazione e violazione degli artt. 35-ter ord. pen. e 3 CEDU, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e aspecifiche, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
La norma è richiamata quale base per la richiesta di riduzione di pena a titolo di risarcimento del danno da detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU.
art. 3 CEDU
È il parametro convenzionale invocato per sostenere la sussistenza di condizioni detentive inumane e degradanti; la Corte richiama la necessità che il pregiudizio superi il livello di meri disagi o condizioni scomode.
È la norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di rimedi compensativi ex art. 35-ter ord. pen., il giudizio di legittimità non consente censure generiche o aspecifiche sulla motivazione del provvedimento di merito, occorrendo una critica puntuale degli specifici passaggi decisori.
- Ai fini dell'accertamento di condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU, non ogni disagio o disservizio carcerario integra un trattamento inumano o degradante: è necessario che le modalità di esecuzione assumano connotati patologici e lesivi della dignità della persona.
- Nella valutazione dello spazio minimo fruibile dal detenuto, è legittimo detrarre dalla superficie lorda della cella il bagno e gli arredi fissi, verificando in concreto lo spazio effettivamente disponibile.
- La mera deduzione del sovraffollamento o di carenze organizzative, senza allegazione di specifiche condizioni personali o psicofisiche aggravanti, non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento del rimedio compensativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →