Cassazione Penale, Sentenza n. 40713/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/04/2024 che, in sede di appello ai sensi dell'art.310 c.p.p., ha confermato e parzialmente riformato l'ordinanza del GIP del 09/02/2024 applicando una misura interdittiva di sospensione dall'esercizio della funzione nella Polizia Penitenziaria (rideterminata in 6 mesi). La ricorrente contestava: a) l'insussistenza dei gravi indizi di corruzione (art.318 c.p.), con particolare riferimento all'asserita incompetenza della coindagata Paravati a intervenire nella tempistica del distacco; b) la mancanza del pactum sceleris tra utilità offerta (soggiorno gratuito) e atto d'ufficio; c) vizio di motivazione e carenza di specifica valutazione delle esigenze cautelari (mancata applicazione dell'art.292 c.2 lett.cbis c.p.p. e nullità della motivazione rispetto alla posizione della Elia). I ricorsi sono stati anche assistiti da censure sulle norme amministrative (d.P.R. 55/2001, d.m. 02/03/2016, d.lgs. 444/1992 e provvedimenti DAP) relative alle competenze per il distacco/assegnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati. Ha confermato la valutazione del Tribunale di appello che ha ravvisato gravi indizi di corruzione (capo 63) in relazione all'intervento della Paravati nella determinazione della data di decorrenza del distacco e il nesso sinallagmatico con l'utilità fruita. La Corte ha escluso la fondatezza delle argomentazioni basate sulla presunta incompetenza formale della Paravati: ai fini del reato di corruzione è sufficiente che l'atto sia rientrante nella sfera di competenza dell'ufficio e che l'agente possa effettivamente influire, anche fattualmente, sull'attuazione del provvedimento. Ha altresì ritenuto non manifestamente illogica la valutazione sulla sussistenza del pactum sceleris alla luce delle intercettazioni (in particolare la conversazione del 28/06/2022) e ha giudicato congrua e adeguata la prognosi di pericolo di reiterazione e la conseguente misura interdittiva. I motivi relativi alla utilizzabilità di alcune intercettazioni avevano già determinato la diversa conclusione rispetto al capo 73). Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento parziale limitatamente alle esigenze cautelari, ma nel complesso la Cassazione ha respinto i ricorsi.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello in materia cautelare: la decisione impugnata è stata resa in sede di appello ai sensi di tale disposizione
La Corte conferma che la fattispecie di corruzione è integrata anche quando l'impegno o l'atto richiesto attiene alla sfera di competenza dell'ufficio e l'agente può influire fattualmente sull'attuazione del provvedimento; non è necessario che l'atto rientri strettamente nelle mansioni ordinarie
Riferimento utilizzato nella ricostruzione del capo di imputazione provvisorio e nella valutazione probatoria iniziale
art.274 lett. c) cod.proc.pen.
Consente al giudice cautelare di motivare la prognosi di pericolo di reiterazione tenendo conto delle modalità concrete del fatto; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale fondata su elementi fattuali
art.292 comma 2 lett. c)bis cod.proc.pen.
Richiama gli obblighi motivazionali nell'ordinanza cautelare: la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente specifica e non affetta da nullità insanabile
Richiamata in tema di nullità non sanabile dell'atto cautelare; la Corte ha esaminato e escluso la sussistenza di tale nullità nel caso di specie
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: i motivi sono stati valorizzati e ricondotti alle fattispecie previste, ma giudicati infondati
Norme amministrative e regolamentari sulle competenze per interpelli, distacchi e assegnazioni: la Corte riconosce che, pur esistendo un quadro regolamentare che attribuisce funzioni specifiche a diversi livelli, ciò non esclude che un dirigente dell'ufficio possa influire, di fatto, sulla tempistica di esecuzione del provvedimento e che tale influenza sia rilevante ai fini dell'elemento oggettivo della corruzione
Massime di principio
- Per il reato di corruzione non è necessario che l'atto posto in relazione all'utilità sia formalmente nelle mansioni precise del pubblico ufficiale: è sufficiente che rientri nella sfera di competenza dell'ufficio e che l'agente possa effettivamente influire, anche di fatto, sull'esecuzione dell'atto
- Il pactum sceleris può essere desunto da elementi fattuali e comunicazioni (es. intercettazioni) che dimostrino la correlazione temporale e la sinallagmaticità tra utilità offerta e intervento dell'agente sull'iter amministrativo
- Questioni di competenza amministrativa formale (chi formalmente poteva emettere l'atto) non escludono automaticamente la configurazione del reato se l'agente ha comunque potuto incidere sull'attuazione concreta del provvedimento
- In tema di misure interdittive, la valutazione del pericolo di reiterazione richiede elementi concreti e specifici attinenti alla personalità e al comportamento dell'indagato; motivazioni generiche o meramente astratte non sono sufficienti, ma la Corte accetta valutazioni basate su circostanze concrete del fatto
- Le censure sulla motivazione vanno valutate distinguendo profili meramente fattuali (che la Corte controlla con riserva) e profili di diritto: la manifesta illogicità o contraddittorietà devono risultare evidenti per ottenere l'annullamento
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