Cassazione Civile, Ordinanza n. 25505/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una lottizzazione turistica dal novero degli interventi fatti salvi dai divieti regionali sopravvenuti in materia urbanistica. La proprietaria del fondo aveva chiesto davanti al giudice amministrativo l'annullamento della delibera comunale che, dopo la verifica della capacità insediativa della costa ai sensi della normativa regionale sarda, aveva negato la salvezza della lottizzazione; aveva inoltre chiesto di accertare la validità ed efficacia della convenzione di lottizzazione stipulata con il comune, la condanna al risarcimento dei danni da illegittimità degli atti e da inadempimento della convenzione, nonché la declaratoria di illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso agli atti. Il TAR aveva rigettato le domande diverse da quella sull'accesso, dichiarando cessata la materia del contendere su quest'ultima. In appello il Consiglio di Stato ha ritenuto irricevibile/tardiva la domanda di annullamento e i motivi aggiunti, e ha respinto nel merito la domanda risarcitoria. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) un preteso rifiuto di giurisdizione per omessa pronuncia sulle censure contro la delibera urbanistica, sostenendo che il provvedimento non era una vera variante urbanistica e che non le era stata garantita partecipazione/informazione; 2) ancora un rifiuto di giurisdizione per mancata decisione sulla domanda di esecuzione in forma specifica della convenzione di lottizzazione, qualificata come accordo negoziale autonomo; 3) un ulteriore rifiuto di giurisdizione per non avere il giudice amministrativo esaminato la denunciata disparità di trattamento emersa da documenti acquisiti in appello; 4) la violazione di diritti di proprietà e degli artt. 42 Cost., 17 CDFUE e 1 Protocollo addizionale CEDU, assumendo che il rigetto delle domande le avesse sottratto diritti edificatori e proprietà di terreni ceduti in funzione della convenzione, senza adeguata tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, osservando che non vi era stato alcun vero rifiuto o diniego di giurisdizione: il Consiglio di Stato aveva semplicemente dichiarato l'irricevibilità/tardività del ricorso e dei motivi aggiunti, cioè aveva fatto applicazione di un presupposto processuale, non aveva negato in astratto la tutelabilità delle posizioni soggettive né aveva attribuito la controversia ad altro giudice. La Corte ha chiarito che l'eventuale erronea qualificazione del provvedimento o la contestazione della decorrenza del termine d'impugnazione integra, al più, un error in procedendo o in iudicando, non sindacabile come vizio inerente alla giurisdizione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ribadendo che il controllo delle Sezioni Unite sul limite esterno della giurisdizione non comprende la verifica della conformità delle decisioni del Consiglio di Stato al diritto UE o CEDU, né l'omessa rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente.
Norme richiamate
La dedotta omessa pronuncia non integra di per sé un vizio inerente alla giurisdizione; rileva solo se si traduce in un vero rifiuto o diniego di giurisdizione, oppure nella totale mancanza del provvedimento indispensabile, non quando il giudice abbia dichiarato irricevibile o inammissibile la domanda per ragioni processuali.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici speciali è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per errors in procedendo o in iudicando.
art. 267 TFUE
L'eventuale omissione del rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato non è deducibile come motivo inerente alla giurisdizione nel ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della lesione dei diritti edificatori e della proprietà, ma la censura è stata dichiarata inammissibile come estranea al sindacato sulle giurisdizioni.
art. 17 CDFUE
Invocato per la tutela del diritto di proprietà, ma non può fondare un motivo inerente alla giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato quale parametro di protezione della proprietà, ma la sua asserita violazione non è sindacabile dalle Sezioni Unite tramite ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali, il vizio inerente alla giurisdizione ricorre solo quando il giudice abbia oltrepassato o negato i limiti esterni della propria giurisdizione; non basta contestare l'erronea applicazione di norme processuali o sostanziali.
- La dichiarazione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso per tardività non equivale a rifiuto di giurisdizione, perché attiene a un presupposto processuale e non alla astratta tutelabilità della posizione soggettiva.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su censure di merito, se dovuta a una ragione pregiudiziale processuale, non integra di regola un motivo inerente alla giurisdizione, salvo che il giudice abbia affermato che la posizione non è tutelabile in alcun modo o abbia attribuito la causa ad altra giurisdizione.
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato non si estende alla verifica della conformità della decisione al diritto dell'Unione europea o alla CEDU, né alla mancata proposizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- Le eventuali violazioni del diritto dell'Unione o della CEDU restano, in linea di principio, errori interni alla giurisdizione e non possono essere convertite in motivi di giurisdizione tramite il ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost.
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