Cassazione Penale, Sentenza n. 46610/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per apparente mancanza di motivazione, contestando la valutazione del pericolo di fuga. Ha sostenuto di essere stato inconsapevole dell'ammissione alla misura alternativa (detenzione domiciliare) relativa al residuo pena e che aveva interesse a completare l'espiazione, avendo già scontato quasi tutta la pena agli arresti domiciliari; pertanto, la prognosi sul pericolo di fuga sarebbe fondata su errati presupposti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse apparente ma ancorata a concreti elementi fattuali: la recente sottrazione del ricorrente all'ordine di espiazione in regime di detenzione domiciliare (provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma del 21/10/2024, rilevato nella nota di rintraccio delle Forze dell'ordine) e il suo rintraccio in un albergo in una città campana, nonostante un domicilio stabile a Roma. Le deduzioni difensive circa la presunta inconsapevolezza sono prive di riscontri e non è stata fornita alcuna spiegazione alternativa dell'allontanamento. Da ciò è stato desunto un concreto rischio di irreperibilità nelle more della decisione sulla consegna. La Corte ha inoltre richiamato i principi applicabili al mandato di arresto europeo (art. 9, comma 4, legge n. 69/2005) e il necessario bilanciamento con i principi costituzionali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria curerà gli adempimenti di comunicazione previsti.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69
La valutazione del pericolo di fuga nel procedimento relativo al mandato di arresto europeo deve tener conto dell'esigenza di evitare che la persona richiesta si sottragga alla consegna; il giudice deve formulare un giudizio prognostico ancorato a elementi concreti e alle caratteristiche del procedimento di consegna.
art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
Riferimento normativo all'ordine di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare che era stato emesso nei confronti del ricorrente e rispetto al quale lo stesso si sarebbe sottratto.
art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione che la cancelleria deve eseguire dopo la decisione sulla richiesta di consegna.
art. 13 Cost.
Principio costituzionale richiamato per esigere che le misure cautelari limitative della libertà personale rispettino proporzionalità, adeguatezza e il criterio del minimo sacrificio necessario.
art. 3 Cost.
Richiamo per evitare ingiustificate differenziazioni di trattamento nei confronti dell'estradando rispetto ad altre persone.
art. 101 Cost.
Citato per evidenziare che il giudice non deve essere mero esecutore della richiesta straniera o ministeriale, ma deve svolgere una valutazione autonoma e individualizzata.
Massime di principio
- Nel contesto del mandato di arresto europeo la valutazione del pericolo di fuga si concentra sull'esigenza di garantire la consegna: elementi quali la recente sottrazione a un ordine di espiazione della pena e il rintraccio lontano dal domicilio abituale costituiscono indizi concreti di rischio di irreperibilità.
- La difesa deve fornire elementi probatori concreti (riscontri o giustificazioni) per smentire la valutazione del pericolo di fuga; mere affermazioni di ignoranza rispetto a provvedimenti non bastano senza documentazione.
- Il giudice deve formulare una valutazione prognostica individualizzata e non applicare automatismi: occorre bilanciare l'esigenza di cooperazione internazionale con i principi costituzionali di proporzionalità e minimo sacrificio.
- La presenza di un domicilio stabile e la circostanza di essere stati rintracciati in località diverse possono essere valorizzate come elementi convergenti per ritenere il rischio di sottrazione fino alla consegna.
- In assenza di motivazione adeguata il provvedimento può essere annullato, ma quando la motivazione è ancorata a elementi fattuali verificabili il ricorso è destinato a essere rigettato; pertanto è cruciale che il provvedimento motivi con precisione i fatti che giustificano la misura cautelare.
- Il rigetto del ricorso può comportare anche la condanna alle spese processuali e l'esecuzione degli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa sul mandato di arresto europeo.
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