Cassazione Penale, Sentenza n. 30712/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del pubblico ministero nonostante il limite di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché l'omessa confisca riguardava una misura di sicurezza obbligatoria per legge. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca e ha disposto direttamente la confisca della somma di euro 48.800, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata nei confronti dell'imputata per il reato di riciclaggio. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge: nella sentenza di patteggiamento era stata omessa la confisca del prodotto o profitto del reato, misura che per il riciclaggio è obbligatoria ai sensi dell'art. 648-quater c.p. e non può essere elusa dall'accordo tra le parti. In sede di legittimità è stata quindi chiesta la statuizione sulla confisca della somma di euro 48.800.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina il patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
il ricorso per cassazione ... è proponibile ... solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; tuttavia non osta al ricorso quando sia dedotta l'illegalità di una misura di sicurezza obbligatoria omessa in sentenza.
per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.
individua il reato presupposto della decisione, ossia il riciclaggio.
è prevista ... la confisca obbligatoria del profitto
prevede la confisca obbligatoria del prodotto/profitto del reato di riciclaggio, sottratta alla disponibilità delle parti.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
dispone direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
consente alla Corte di disporre direttamente la confisca senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
richiamato per affermare che l'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria rende proponibile il ricorso secondo la disciplina generale.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione del pubblico ministero è in via ordinaria limitato ai casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tuttavia, quando la sentenza ometta una misura di sicurezza obbligatoria per legge, la doglianza investe l'illegalità della misura ed è deducibile in cassazione.
- La confisca prevista come obbligatoria per un determinato reato, in quanto conseguenza legale necessitata, non può essere esclusa dall'accordo tra le parti né omessa dal giudice nella sentenza applicativa della pena.
- Se l'omessa statuizione riguarda una confisca obbligatoria e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente la confisca ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
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