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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06122/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di questioni già affrontate e risolte dalla Corte d'appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 22 aprile 2024, deducendo contestazioni già esaminate in appello. Dal testo emerge che la questione riguardava la qualificazione e la trattazione unitariamente o distintamente di più condotte di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte d'appello aveva già rilevato che, sia in imputazione sia nella ricostruzione dei fatti, le condotte ex art. 337 c.p. erano state indirizzate distintamente verso più pubblici ufficiali, con conseguente applicazione della disciplina del reato continuato. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché ripropositivo delle stesse questioni già decise.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La disposizione è richiamata per qualificare le condotte di resistenza a pubblico ufficiale; le plurime condotte rivolte distintamente a più pubblici ufficiali giustificano l'applicazione della disciplina del reato continuato.

  • art. 81 c.p.

    La sentenza richiama implicitamente la disciplina del reato continuato, applicata in ragione della pluralità di condotte distinte verso più soggetti passivi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già specificamente affrontate e disattese dal giudice di merito, senza offrire censure nuove o realmente decisive.
  • Quando le condotte di resistenza sono rivolte distintamente contro più pubblici ufficiali, la pluralità dei fatti può legittimare l'applicazione della disciplina del reato continuato.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contestare in modo generico la valutazione già svolta in appello sulla struttura unitaria o plurima del fatto, se la motivazione di merito ha già chiarito le ragioni della propria conclusione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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