Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05544/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto per difetto assoluto di specificità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato, deducendo con un unico motivo una generica inosservanza di norme di legge e un vizio di motivazione. In particolare, censurava la tenuta logica della motivazione e chiedeva l'annullamento della decisione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era del tutto assertivo, privo di specificità e di concreta pertinenza censoria, non accompagnato dall'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione di merito, la quale appariva invece logica, congrua e basata su un'esaustiva disamina probatoria, incentrata sulla testimonianza dell'agente di polizia che aveva colto il ricorrente nell'attività di parcheggiatore abusivo, nonché sui precedenti specifici e sul DACUR emesso dal Questore di Napoli. La Corte di appello aveva condannato l'imputato per il reato contestato, concedendo le circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella valutazione della attendibilità della testimonianza dell'agente di polizia e della disamina dei dati probatori, ma non espressamente citato nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, assertive e prive di specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento delle censure.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, logica, coerente e sorretta da un'esaustiva valutazione del compendio probatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche o non pertinenti non consente il superamento del vaglio di ammissibilità.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.