Sentenza n. 3695/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 12 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 12 settembre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l'11 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché l'attività dell'amministrazione, anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe, per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di un'istanza amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l'oggetto della domanda giudiziale riguardi l'attivazione del procedimento e la formalizzazione della richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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