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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23044/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna eseguita in attuazione di un mandato di arresto europeo; il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato la violazione dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 sostenendo che la Corte di appello non abbia richiesto le informazioni integrative necessarie dall'autorità emittente e non abbia verificato la completezza del materiale a supporto dell'euromandato. Si è dedotto che il mandato aveva carattere meramente esplorativo e mancavano congrue allegazioni e documentazione a fondamento della richiesta di consegna, richiamando la giurisprudenza (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la richiesta di acquisire informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 sia uno strumento discrezionale che richiede una specificazione non meramente esplorativa della finalità delle informazioni richieste; la domanda proposta dal ricorrente era indeterminata e non indicava quali approfondimenti fossero necessari. Inoltre la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui, dopo il d.lgs. 2/2021, la carenza o insufficiente prospettazione di "gravi indizi" non può legittimare il rifiuto della consegna. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    L'art. 16 consente la richiesta di informazioni e accertamenti integrativi per verificare la completezza del materiale trasmesso dall'autorità di emissione; tale potere è discrezionale e richiede richieste specifiche e non meramente esplorative. L'art. 17 (alla luce delle modifiche successive) non può più essere invocato per rifiutare la consegna per carenza di "gravi indizi".

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 12, comma 1)

    Ha modificato la legge 69/2005 eliminando il riferimento ai "gravi indizi" quale motivo di rifiuto della consegna; la giurisprudenza interpreta la novella nel senso che l'insufficiente prospettazione dei gravi indizi non costituisce più motivo legittimo di rifiuto.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022 (Perica)

    Giurisprudenza richiamata in materia di richieste di acquisizione di informazioni integrative: stabilisce che le richieste devono essere circoscritte e supportate da elementi che ne giustifichino la necessità; non tutte le richieste di informazioni sono ammissibili se risultano meramente esplorative.

  • Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari)

    Conferma che la rimozione del riferimento ai "gravi indizi" dal testo dell'art. 17 comporta che la carenza di prospettazione dei gravi indizi non legittima il rifiuto della consegna.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in merito ai principi applicabili alla condanna per inammissibilità, in particolare sul tema dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (menzionata per giustificare la quantificazione della sanzione).

Massime di principio

  • La richiesta di informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 L. 69/2005 è uno strumento di natura discrezionale: deve essere formulata con contenuto delimitato e finalizzato, non può essere meramente esplorativa.
  • Dopo il d.lgs. 2/2021, la mancanza di una dettagliata rappresentazione dei "gravi indizi" non costituisce motivo di rifiuto della consegna: le doglianze basate esclusivamente su tale carenza sono difficilmente efficaci.
  • Il giudice chiamato a decidere sulla esecuzione di un mandato di arresto europeo non è tenuto ad aprire una fase istruttoria ampia o a svolgere indagini sostanziali: l'accertamento di completezza del materiale può essere limitato e mirato.
  • Il difensore che richiede acquisizioni integrative deve specificare quali documenti o informazioni sono necessari e spiegare la rilevanza di tali elementi rispetto ai requisiti della consegna; l'indeterminatezza espone a rischi di inammissibilità e sanzioni.
  • Le eccezioni procedurali generiche o prive di concreti elementi probatori sono soggette a declaratoria di inammissibilità e, in caso di ricorso giudicato manifestamente infondato o generico, possono comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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