Cassazione Penale, Ordinanza n. 04140/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
La decisione impugnata riguardava il rigetto, da parte del Tribunale/Giudice di sorveglianza di Bari, dell'istanza di fruizione di una licenza avanzata dall'interessato. Quest'ultimo ha proposto personalmente reclamo contro tale provvedimento, chiedendone l'accoglimento. Il reclamo è stato riqualificato come ricorso per cassazione. Il motivo decisivo dell'ordinanza non attiene al merito della richiesta di licenza, ma alla ritualità dell'impugnazione: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., nel testo applicabile dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che impone il ministero di difensore abilitato. La Corte ha quindi trattato il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando il difetto di legittimazione/processuale del ricorrente che aveva proposto personalmente l'impugnazione senza difensore abilitato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., applicabile al provvedimento emesso dopo la riforma del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente la trattazione senza formalità dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile per ragioni evidenti, come nel caso di difetto di legittimazione del ricorrente.
impone, per il ricorso per cassazione, il ministero di un difensore abilitato; il ricorso proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della novella è inammissibile.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
viene richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p., rilevante per l'obbligo di difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
è richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, quando la legge richiede il ministero di un difensore abilitato, è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 sull'art. 613 c.p.p. si applica alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti emessi sotto il suo vigore.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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