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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40844/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte del Procuratore Generale, dell'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 07/06/2025 che non aveva convalidato l'arresto a fini estradizionali eseguito ai sensi dell'art. 716 c.p.p. in esecuzione di mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Korkinsky (Russia). Il Procuratore generale denunciava violazione degli artt. 714, 715, 716, 273, 274 e 275 c.p.p., sostenendo che lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé il pericolo di fuga e che, pertanto, la convalida dell'arresto e l'applicazione di misura cautelare erano dovute

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione di non convalida dell'arresto era stata emessa il 07/06/2025 in ragione della valutazione che la detenzione già in atto escludeva il rischio di fuga (presupposto richiesto dall'art. 715, comma 2, e richiamato dall'art. 716 c.p.p.). Prima dell'udienza in Cassazione la Corte di appello ha trasmesso prova che, nell'ambito della procedura passiva di consegna, era stata successivamente applicata al ricorrente la custodia cautelare in carcere (provvedimento del 10/10/2025). Tale sopravvenuta misura ha reso privo di interesse il ricorso del Procuratore generale, poiché un eventuale annullamento dell'ordinanza impugnata non avrebbe effetti sullo status libertatis dell'estradando. Inoltre, la Corte ha ritenuto non emergente un interesse del resistente a una pronuncia per eventuale riparazione per ingiusta detenzione, atteso che al momento del provvedimento impugnato l'estradando era già detenuto per altra causa

Norme richiamate

  • art. 716 cod. proc. pen.

    La convalida dell'arresto a fini estradizionali è subordinata all'urgenza dell'adempimento; il riferimento all'art. 715, comma 2, comporta che tale urgenza si sostanzia nel rischio di fuga dell'estradando

  • art. 715, comma 2 cod. proc. pen.

    Il rischio di fuga è la condizione necessaria per ritenere integrata l'urgenza che giustifica la convalida dell'arresto e l'applicazione di misure cautelari nell'ambito dell'estradizione passiva

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso ma non oggetto di specifica interpretazione della Suprema Corte nel provvedimento, rispetto al quale l'argomentazione della decisione si è concentrata su art. 715 e 716

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma indicata nel motivo di ricorso ma non sviluppata nella motivazione della Corte di Cassazione nel provvedimento esaminato

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma indicata nel motivo di ricorso ma non oggetto di interpretazione specifica nella decisione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma indicata nel motivo di ricorso ma non sviluppata nella motivazione della Corte, che ha fondato la decisione principalmente sulla sopravvenuta carenza di interesse

Massime di principio

  • La convalida dell'arresto per fini estradizionali richiede la sussistenza di una situazione di urgenza collegata al pericolo di fuga: la mera detenzione dell'estradando per altra causa può escludere tale pericolo se non emergono elementi concreti contrari
  • Se, dopo un provvedimento di non convalida, viene successivamente adottata una misura cautelare che limita la libertà (ad es. custodia in carcere nell'ambito della procedura di consegna), il ricorso a impugnazione può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente
  • Il Procuratore generale che impugna una decisione di non convalida deve dimostrare il concreto rischio di fuga e non limitarsi ad affermazioni generiche secondo cui la detenzione per altra causa non escluderebbe mai la sussistenza dell'esigenza cautelare
  • Per l'estradando detenuto per altra causa, la possibilità di ottenere riparazione per ingiusta detenzione connessa alla mancata convalida è limitata quando la restrizione della libertà fosse già presente per distinto e anteriore titolo
  • Nelle controversie estradizionali la valutazione dello status libertatis al momento del provvedimento è cruciale: decisioni successive che incidono sulla libertà personale possono incidere sull'interesse a proseguire gli eventuali rimedi

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