Cassazione Penale, Ordinanza n. 14311/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorresse l'ipotesi di ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 25/03/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato con un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggevano e dei correlati, congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Non sono desumibili dal brano i fatti di causa, il reato contestato e il contenuto sostanziale delle censure, se non il difetto di specificità del motivo di ricorso.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga una specifica enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e dei necessari riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
- La mancanza di specificità del motivo, quando non consente di individuare compiutamente l'errore denunciato, integra una causa di inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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