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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02776/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale a tre anni e due mesi di reclusione, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto già condannato in primo grado e in appello per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle difese e delle prove, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e contestando anche la sussistenza dei presupposti della fallibilità; il secondo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e non evidenziava un travisamento nei rigorosi termini richiesti; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla fallibilità, richiamando il principio per cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai relativi presupposti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sia perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dalla gravità dei fatti, sia perché la pena era stata fissata al minimo edittale con aumento minimo per la continuazione fallimentare.

Norme richiamate

  • artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Nel giudizio penale per bancarotta il giudice non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità.

  • art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Le modifiche normative intervenute non incidono, ai fini dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso relativi ai reati fallimentari.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato per escludere effetti favorevoli delle modifiche alla disciplina della fallibilità sui processi penali pendenti.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla sola base dell'incensuratezza; il diniego può poggiare anche su un solo elemento negativo ritenuto prevalente.

  • art. 133 c.p.

    Per la determinazione della pena è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della sanzione, se la motivazione complessiva consente di desumere la valutazione dei relativi parametri.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorso individua specificamente l'atto processuale rilevante, il dato incompatibile con la motivazione, la prova della sua effettiva esistenza e le ragioni per cui l'errore incide in modo decisivo sulla tenuta logica della decisione.
  • Nei reati di bancarotta il giudice penale non può rimettere in discussione i presupposti della declaratoria di fallimento, né sindacare la valutazione circa lo stato di insolvenza o la fallibilità dell'imprenditore compiuta nella sede fallimentare.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato con riferimento alla gravità del fatto o ad altro elemento negativo ritenuto prevalente; l'incensuratezza, da sola, non impone il loro riconoscimento.
  • Quando la pena è commisurata al minimo edittale o comunque motivata in modo coerente con il giudizio complessivo sulla gravità del fatto, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e ai parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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