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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20792/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva confermato la condanna per furto aggravato, con applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità penale, ma la censura riproponeva sostanzialmente i motivi già dedotti in appello e respinti dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., sostenendo una lettura diversa rispetto a quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché mera reiterazione delle doglianze già disattese in appello e diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto; ha reputato il secondo motivo manifestamente inammissibile perché contrastante con la consolidata interpretazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e la graduazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come furto.

  • art. 625, comma 1, nn. 2) e 7), c.p.

    Disposizione usata per qualificare il furto come aggravato; la Corte richiama, in particolare, l'aggravante di cui al n. 7 relativa a cose esposte alla pubblica fede.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Ai fini dell'aggravante, sono considerate esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede anche le cose temporaneamente lasciate dalla vittima in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, pur se non costituenti normale dotazione del veicolo.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti mediante una rivalutazione del materiale probatorio o l'adozione di criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli del giudice di merito, se la motivazione di merito è logicamente e giuridicamente coerente.
  • L'aggravante del furto relativo a cose esposte alla pubblica fede può ricorrere anche quando il bene sia stato solo temporaneamente lasciato dalla vittima in un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, se tale situazione ne comporti l'esposizione alla pubblica fede secondo la necessità e la consuetudine.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione della concessione o meno delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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