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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 198/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: censura della decorrenza retroattiva della revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 47, comma 11, Ord. pen. e art. 98, comma 7, d.P.R. n. 230/2000) e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento, la natura occasionale o estemporanea dell'infrazione, il concreto carico afflittivo delle prescrizioni imposte durante la prova e l'esito delle attività trattamentali, chiedendo che la revoca non fosse retroattiva ma che il periodo in affidamento venisse computato nella pena già espia

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale di Sorveglianza ha adeguatamente motivato la decisione valutando la condotta complessiva del Catania durante l'affidamento. Sono state descritte e valorizzate condotte gravi e protratte nel tempo (illecita detenzione di circa 19 kg di fuochi d'artificio pericolosi, detenzione di 40.000 euro nascosti, modesto quantitativo di hashish, uso di rapporti economici dai contorni sospetti) che hanno portato alla conclusione che il soggetto ha mantenuto sin dall'inizio un comportamento antisociale, giustificando la statuizione di non imputare il periodo di affidamento nella pena già espia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen., comma 11

    Ripresa dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza come norma chiave: la revoca dell'affidamento richiede che il Tribunale determini, con motivazione discrezionale, la residua pena da espiare tenendo conto del periodo di osservanza, del carico delle prescrizioni e della gravità del comportamento che ha determinato la revoca

  • art. 98, comma 7, d.P.R. n. 230/2000

    Norma richiamata nel ricorso; nel provvedimento impugnato non è stata sviluppata un'interpretazione specifica nel testo, essendo il tema centrale la decorrenza e gli effetti della revoca dell'affidamento

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 343 del 29/10/1987

    Principio centrale: in assenza di definizione normativa di 'comportamento incompatibile', il Tribunale di Sorveglianza deve valutare caso per caso la retroattività della revoca, prendendo in considerazione la durata delle limitazioni patite, il comportamento complessivo durante la prova e la gravità oggettiva e soggettiva della violazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sentenze: n. 19398/2016 Masella; n. 490/2015 Perra; n. 9314/2014 Attianese; n. 34565/2007 Frau)

    Confermano il criterio che il Tribunale di Sorveglianza, nel determinare la residua pena, deve motivare espressamente valutando la condotta durante il periodo di prova, la gravità della violazione e l'incidenza delle prescrizioni; la revoca retroattiva è ammissibile quando emerge che il comportamento mostrava sin dall'inizio l'inesistente adesione al processo rieducativo

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento può avere decorrenza retroattiva o parzialmente retroattiva, ma ciò dipende da una valutazione motivata caso per caso del Tribunale di Sorveglianza
  • Elementi decisivi per negare il computo del periodo in prova sono: gravità oggettiva e soggettiva della condotta che ha determinato la revoca, la persistenza e la risalenza temporale delle violazioni durante l'intero periodo in prova, e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte
  • Se la violazione è occasionale, tardiva e limitata, è più probabile che il Tribunale non applichi la retroattività totale; se invece emerge un comportamento antisociale radicato sin dall'inizio, la revoca retroattiva è giustificata
  • In sede impugnativa è strategico dimostrare l'assenza di continuità o la sporadicità della condotta illecita, l'adesione ai programmi trattamentali, e il carico afflittivo delle prescrizioni per ottenere il computo del periodo in prova
  • Il giudice deve sempre motivare espressamente la misura della residua pena indicando i criteri adottati (durata e qualità del periodo rispettoso delle prescrizioni, gravità della violazione, incidenza delle limitazioni imposte)
  • La giurisprudenza e la Corte costituzionale affidano al Tribunale un ampio potere discrezionale, quindi esiti diversi sono possibili a seconda del quadro probatorio e della completezza della motivazione

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