Ordinanza n. 1905/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. I, n. 98/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta nell’ambito della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Sardegna aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di gara. Dal testo emerge che la controversia cautelare riguardava la rilevanza, ai fini dell’esclusione, di una contestata irregolarità nella presentazione dell’offerta economica, alla luce delle prescrizioni del disciplinare di gara. L’appellante ha dedotto la sussistenza di un danno grave e irreparabile e del fumus boni iuris. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente la posizione del consorzio stabile controinteressato, qualificato quale centro unitario di imputazione dei rapporti giuridici, nonché il contenuto del disciplinare, che prevedeva espressamente ulteriori elementi dell’offerta economica richiesti a pena di esclusione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando in sostanza il diniego della misura cautelare pronunciato dal TAR. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la trattazione del merito davanti al TAR era già fissata per il 21 luglio 2026, circostanza ritenuta incompatibile con la necessità di accordare la tutela cautelare richiesta per un danno grave e irreparabile. Quanto al fumus boni iuris, in sede di prima sommaria delibazione ha considerato che il consorzio stabile opera quale centro unitario di imputazione di rapporti giuridici e che il disciplinare individuava espressamente altri elementi dell’offerta economica richiesti a pena di esclusione. Ha inoltre richiamato il principio di tassatività delle cause di esclusione, collegato al principio del risultato e ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, sottolineando la necessità di distinguere le violazioni essenziali, idonee a incidere sull’esito della gara, dalle irregolarità meramente formali. La società appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro in favore dell’Università e in 2.000 euro in favore del consorzio stabile, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento costituiscono, secondo l’ordinanza, un fondamento ulteriore del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dell’impugnazione di atti di gara, la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può escludere la sussistenza del periculum in mora quando il tempo necessario per la decisione di merito non renda concreto e irreparabile il pregiudizio allegato.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione impone di distinguere le violazioni essenziali, idonee a incidere sul buon esito della gara, dalle irregolarità meramente formali, che non possono essere valorizzate indebitamente ai fini espulsivi.
- La disciplina delle esclusioni deve essere interpretata alla luce non solo del principio del risultato, ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; tali principi richiedono che siano sanzionate le violazioni realmente incidenti sulla gara e non le mere irregolarità formali.
- Il consorzio stabile opera quale centro unitario di imputazione dei rapporti giuridici, ai fini della valutazione della posizione soggettiva e degli adempimenti rilevanti nella procedura di gara, secondo la disciplina applicabile e le prescrizioni della lex specialis.
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