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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02961/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dalla decisione una riforma della sentenza di merito, che resta quindi ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Deduceva il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo sostanzialmente che la Corte rilevasse una causa di immediato proscioglimento nonostante l'accordo sul patteggiamento. La Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile sia perché una simile doglianza non è consentita dalla legge nel giudizio di impugnazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., sia perché il motivo era del tutto generico, non essendo state dedotte specifiche ragioni a sostegno del proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base normativa della sentenza impugnata emessa con rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per chiedere il proscioglimento immediato; la Corte rileva che il motivo è inammissibile e non specificamente argomentato.

  • art. 448 c.p.p.

    Norma che, secondo la Corte, non consente la deduzione del motivo di mancato proscioglimento nel giudizio di impugnazione contro sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non sono proponibili motivi di ricorso che deducano il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la legge non lo consente espressamente nel perimetro delle impugnazioni ammesse.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se propone una censura non consentita dalla disciplina del rito e, inoltre, non contiene deduzioni specifiche idonee a fondare la richiesta di proscioglimento.
  • Nel giudizio di legittimità, la mera invocazione dell'art. 129 c.p.p. è insufficiente se non accompagnata da allegazioni concrete e puntuali che rendano apprezzabile la causa di immediato proscioglimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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