Cassazione Penale, Sentenza n. 36449/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4/6/2024 che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere (adottata nell'ambito di procedura estradizionale a seguito di domanda delle autorita serbe per delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio, con riferimento al trasferimento in Serbia di euro 6.865.000 entro il 21/2/2021). Il ricorrente deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e violazione dell'art. 2 legge n. 87/2019 (sostenendo che l'estradizione di cittadini per reati di criminalita organizzata e riciclaggio e consentita solo per reati con pena massima non inferiore a quattro anni), nonche motivazione apparente circa il pericolo di fuga e la rilevanza attribuita a elementi come entita della pena, conseguenze patrimoniali e mancato svolgimento di cariche pubbliche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericita. Ha ritenuto infondata la dedotta violazione dell'art. 2 legge n. 87/2019, osservando che la questione attinente alla legittimita genetica della custodia estradizionale non era la materia dell'istanza di sostituzione e che la valutazione sul pericolo di fuga e rimessa al giudice di merito. Ha confermato che l'ordinanza di merito ha motivato adeguatamente il pericolo di fuga con elementi concreti: ampia rete di contatti internazionali e economici, possibilita del sodalizio di ottenere informazioni riservate da esponenti istituzionali del paese richiedente, utilizzo di comunicazioni criptate, profilo professionale e competenze linguistiche del ricorrente. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; e disposto l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, perche la valutazione del fatto (pericolo di fuga) e rimessa al giudice di merito e la cassazione puo censurare solo violazioni di legge non vizi motivazionali generici.
art. 2 legge 24 luglio 2019, n. 87
prevede che l'estradizione dei propri cittadini per reati di criminalita organizzata, corruzione e riciclaggio sia consentita per reati punibili con una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta personale non inferiore nel massimo a quattro anni
La Corte osserva che la norma pone limiti all'estradizione dei cittadini e consente l'estradizione solo per reati con pena massima almeno quadriennale; tuttavia la questione e estranea all'istanza di sostituzione della misura e alla valutazione del pericolo di fuga, per cui la doglianza non ha pregio nel gravame cautelare.
artt. 1 e 2 legge 24 luglio 2019, n. 87
Gli artt. 1 e 2 dettano i limiti derivanti dall'accordo Italia-Serbia in materia di estradizione; la Corte ricorda che tali disposizioni riguardano i limiti all'estradizione del cittadino dello Stato richiesto e non la valutazione cautelare del pericolo di fuga.
Stabilisce che l'ordinanza emessa in camera di consiglio (ex art. 718) sulla sostituzione o revoca della misura cautelare e impugnabile in cassazione solo per violazione di legge; conseguenza: i vizi di merito sulla valutazione del pericolo di fuga non sono sindacabili in cassazione se la motivazione e corretta e non affetta da vizi.
Richiamato come norma che regola la decisione in camera di consiglio sulla sostituzione/revoca delle misure; da essa discende la competenza a decidere della Corte di appello in sede cautelare.
Norma richiamata in tema di pericolo di fuga: la Corte ha motivato il rischio di fuga ai sensi dei criteri di legge, evidenziando l'esigenza di elementi concreti e specifici per ritenere sussistente il pericolo di allontanamento clandestino dall'Italia.
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma menzionata nel ricorso come riferimento formale; la Corte la segnala come richiamo formale ma rileva la genericita delle censure basate su di essa.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in casi specifici, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce gli adempimenti a carico della cancelleria e del direttore dell'istituto penitenziario in relazione allo stato cautelare dell'imputato; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in ordine a ordinanze cautelari adottate in sede di estradizione, sindaca solo violazioni di legge: la valutazione del pericolo di fuga resta prerogativa del giudice di merito se correttamente motivata.
- Per ritenere il pericolo di fuga nell'ambito di estradizione e sufficiente una motivazione che indichi elementi concreti e specifici, quali reti di contatti internazionali, accesso a risorse economiche, capacita di ottenere informazioni riservate, uso di comunicazioni criptate, profilo professionale e competenze linguistiche che facilitino l'allontanamento clandestino.
- L'eventuale eccezione basata su limiti convenzionali all'estradizione (es. art. 2 legge n. 87/2019) attiene alla legittimita dell'estradizione e deve essere tempestivamente e correttamente prospettata nel procedimento appropriato; non sempre e parametro idoneo a censurare la misura cautelare sostitutiva in sede cautelare.
- Ricorsi generici e privi di articolata motivazione su questioni di fatto o sulla valutazione del rischio di fuga sono dichiarati inammissibili; e comportano spesso condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
- Per aumentare le chance di ottenere la sostituzione della custodia in contesti estradizionali occorre produrre elementi specifici che contrastino il rischio di fuga: stabile e documentata residenza, vincoli familiari e professionali solidi, assenza di accesso a risorse all'estero, proposte di misure idonee come ritiro del passaporto, obbligo di dimora, controllo elettronico, forme di cauzione o garanzie patrimoniali.
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