Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36449/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/6/2024 che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere (adottata nell'ambito di procedura estradizionale a seguito di domanda delle autorita serbe per delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio, con riferimento al trasferimento in Serbia di euro 6.865.000 entro il 21/2/2021). Il ricorrente deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e violazione dell'art. 2 legge n. 87/2019 (sostenendo che l'estradizione di cittadini per reati di criminalita organizzata e riciclaggio e consentita solo per reati con pena massima non inferiore a quattro anni), nonche motivazione apparente circa il pericolo di fuga e la rilevanza attribuita a elementi come entita della pena, conseguenze patrimoniali e mancato svolgimento di cariche pubbliche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericita. Ha ritenuto infondata la dedotta violazione dell'art. 2 legge n. 87/2019, osservando che la questione attinente alla legittimita genetica della custodia estradizionale non era la materia dell'istanza di sostituzione e che la valutazione sul pericolo di fuga e rimessa al giudice di merito. Ha confermato che l'ordinanza di merito ha motivato adeguatamente il pericolo di fuga con elementi concreti: ampia rete di contatti internazionali e economici, possibilita del sodalizio di ottenere informazioni riservate da esponenti istituzionali del paese richiedente, utilizzo di comunicazioni criptate, profilo professionale e competenze linguistiche del ricorrente. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; e disposto l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, perche la valutazione del fatto (pericolo di fuga) e rimessa al giudice di merito e la cassazione puo censurare solo violazioni di legge non vizi motivazionali generici.

  • art. 2 legge 24 luglio 2019, n. 87

    prevede che l'estradizione dei propri cittadini per reati di criminalita organizzata, corruzione e riciclaggio sia consentita per reati punibili con una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta personale non inferiore nel massimo a quattro anni

    La Corte osserva che la norma pone limiti all'estradizione dei cittadini e consente l'estradizione solo per reati con pena massima almeno quadriennale; tuttavia la questione e estranea all'istanza di sostituzione della misura e alla valutazione del pericolo di fuga, per cui la doglianza non ha pregio nel gravame cautelare.

  • artt. 1 e 2 legge 24 luglio 2019, n. 87

    Gli artt. 1 e 2 dettano i limiti derivanti dall'accordo Italia-Serbia in materia di estradizione; la Corte ricorda che tali disposizioni riguardano i limiti all'estradizione del cittadino dello Stato richiesto e non la valutazione cautelare del pericolo di fuga.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'ordinanza emessa in camera di consiglio (ex art. 718) sulla sostituzione o revoca della misura cautelare e impugnabile in cassazione solo per violazione di legge; conseguenza: i vizi di merito sulla valutazione del pericolo di fuga non sono sindacabili in cassazione se la motivazione e corretta e non affetta da vizi.

  • art. 718 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che regola la decisione in camera di consiglio sulla sostituzione/revoca delle misure; da essa discende la competenza a decidere della Corte di appello in sede cautelare.

  • art. 715 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di pericolo di fuga: la Corte ha motivato il rischio di fuga ai sensi dei criteri di legge, evidenziando l'esigenza di elementi concreti e specifici per ritenere sussistente il pericolo di allontanamento clandestino dall'Italia.

  • art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma menzionata nel ricorso come riferimento formale; la Corte la segnala come richiamo formale ma rileva la genericita delle censure basate su di essa.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in casi specifici, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce gli adempimenti a carico della cancelleria e del direttore dell'istituto penitenziario in relazione allo stato cautelare dell'imputato; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, in ordine a ordinanze cautelari adottate in sede di estradizione, sindaca solo violazioni di legge: la valutazione del pericolo di fuga resta prerogativa del giudice di merito se correttamente motivata.
  • Per ritenere il pericolo di fuga nell'ambito di estradizione e sufficiente una motivazione che indichi elementi concreti e specifici, quali reti di contatti internazionali, accesso a risorse economiche, capacita di ottenere informazioni riservate, uso di comunicazioni criptate, profilo professionale e competenze linguistiche che facilitino l'allontanamento clandestino.
  • L'eventuale eccezione basata su limiti convenzionali all'estradizione (es. art. 2 legge n. 87/2019) attiene alla legittimita dell'estradizione e deve essere tempestivamente e correttamente prospettata nel procedimento appropriato; non sempre e parametro idoneo a censurare la misura cautelare sostitutiva in sede cautelare.
  • Ricorsi generici e privi di articolata motivazione su questioni di fatto o sulla valutazione del rischio di fuga sono dichiarati inammissibili; e comportano spesso condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
  • Per aumentare le chance di ottenere la sostituzione della custodia in contesti estradizionali occorre produrre elementi specifici che contrastino il rischio di fuga: stabile e documentata residenza, vincoli familiari e professionali solidi, assenza di accesso a risorse all'estero, proposte di misure idonee come ritiro del passaporto, obbligo di dimora, controllo elettronico, forme di cauzione o garanzie patrimoniali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.