Ordinanza n. 1131/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza all’ordinanza di accertamento del credito, non opposta ed ormai definitiva, emessa il -OMISSIS- dal G.E. del Tribunale di -OMISSIS-nell’ambito della procedura esecutiva, iscritta al n. -OMISSIS- R.G. Es., promossa dal Comune di Palazzolo Acreide contro la SDS s.r.l. in liquidazione, debitrice esecutata, e nei confronti della Curatela del Fallimento SAI 8 s.p.a. e del Comune di Francofonte;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’ordine di ottemperanza alla definitiva ordinanza di accertamento del credito e mancato insediamento del commissario ad acta già nominato
Esito
Favorevole al ricorrente (comune creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente aveva ottenuto la sentenza di ottemperanza n. 2524/2025, con la quale il TAR aveva ordinato l’esecuzione di una definitiva ordinanza di accertamento del credito emessa dal giudice dell’esecuzione e aveva nominato, per l’ulteriore inadempienza, il segretario comunale del Comune di Sortino quale commissario ad acta. Decorso il termine di novanta giorni assegnato al Comune di Francofonte senza adempimento, e decorso anche l’ulteriore termine di novanta giorni senza che il commissario si insediasse, il Comune di Palazzolo Acreide ha chiesto la nomina di un commissario ad acta sostitutivo. Il precedente commissario aveva chiesto proroghe, richiamando la possibilità di un adempimento spontaneo e la situazione eccezionale determinata dallo scioglimento del consiglio comunale di Francofonte e dall’insediamento della commissione prefettizia ai sensi dell’art. 143, comma 2, TUEL.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza e ha concesso al commissario ad acta una proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, esclusivamente per portare a termine l’incarico. Il commissario, operando in sostituzione del Comune tuttora inadempiente, dovrà procedere con la massima sollecitudine alla sottoscrizione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio o di altro atto utile all’esecuzione, acquisendo i pareri di regolarità tecnica e contabile, quelli dei revisori dei conti e gli ulteriori pareri prescritti dalla legge. Il TAR ha precisato che l’eventuale impedimento dell’attività commissariale o la mancata collaborazione e resa dei pareri necessari potrebbero integrare, a carico dei soggetti competenti, le fattispecie penali richiamate dagli artt. 328 e 650 c.p. In caso di ulteriore esito infruttuoso, il commissario dovrà trasmettere al TAR, alla Procura regionale competente e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la sentenza di ottemperanza, l’ordinanza di proroga e una relazione indicante specificamente i soggetti responsabili dell’inottemperanza. La nomina di un nuovo commissario è stata riservata a un eventuale successivo provvedimento, su richiesta della parte ricorrente, in caso di persistente inadempienza dopo la scadenza della proroga. Disposte le comunicazioni agli organi e uffici del Comune di Francofonte indicati nel dispositivo; nessuna statuizione sulle spese è riportata.
Norme richiamate
art. 143, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
scioglimento del consiglio comunale
La disposizione è richiamata quale fondamento dello scioglimento del consiglio comunale di Francofonte e dell’insediamento della commissione prefettizia, circostanza valutata nel contesto della proroga dell’incarico commissariale.
Il TAR richiama la possibile rilevanza penale dell’impedimento all’espletamento dei compiti del commissario o della mancata fornitura dei pareri e della collaborazione necessari.
Il TAR richiama la possibile configurabilità della fattispecie in caso di mancata osservanza degli ordini impartiti per l’esecuzione dell’incarico commissariale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private e delle persone menzionate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato, il commissario ad acta opera in sostituzione dell’amministrazione e deve adottare direttamente tutti gli atti necessari a conseguire il risultato imposto dal giudicato, senza subordinare indefinitamente l’esecuzione alla prospettiva di un adempimento spontaneo dell’ente.
- L’incarico del commissario ad acta può essere prorogato per un termine determinato quando ciò sia necessario esclusivamente a completare l’attività esecutiva già affidata; la proroga non costituisce una sospensione indefinita dell’esecuzione né consente di differire ulteriormente l’adempimento senza una concreta ragione.
- Nell’esecuzione di un giudicato che imponga il riconoscimento di un debito fuori bilancio, il commissario ad acta deve personalmente promuovere e sottoscrivere la deliberazione necessaria, acquisendo i pareri tecnici, contabili e dei revisori dei conti prescritti, ovvero adottando ogni altro atto giuridicamente utile al completamento dell’incarico.
- Gli organi, i responsabili degli uffici e gli altri soggetti dell’amministrazione tenuti a collaborare con il commissario ad acta devono fornire la collaborazione e i pareri necessari all’esecuzione; l’impedimento dell’attività commissariale o l’inosservanza degli ordini possono essere segnalati alle autorità penali e contabili competenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →