Cassazione Civile, Ordinanza n. 18612/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’omessa trasmissione, da parte del professionista incaricato, della dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2008 e dalla mancata comunicazione alla società dell’accertamento fiscale relativo all’indebita compensazione del credito IRAP per l’anno 2009, cui era seguita cartella di pagamento. La società ha chiesto la condanna in solido del professionista e di una società terza alla restituzione della somma pagata all’Agenzia delle Entrate, assumendo che il pregiudizio patrimoniale dipendesse dall’inadempimento dell’incaricato. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta perché, pur ritenendosi provato l’incarico e l’inadempimento nella trasmissione della dichiarazione, non è stata provata la sussistenza del credito IRAP che la società sosteneva di poter opporre in compensazione per il 2009. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa ex art. 702-quater c.p.c., lamentando il rigetto delle prove testimoniali richieste in appello, dirette a dimostrare sia il ritiro della corrispondenza presso il professionista e presso la sede della società terza, sia l’omesso invio della dichiarazione e dell’accertamento fiscale, nonché l’omessa considerazione delle quietanze di versamento degli acconti IRAP del 2008. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame delle medesime quietanze, sostenendo che esse, unitamente alla dichiarazione IRAP 2009, avrebbero dimostrato l’esistenza del credito d’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non incidessero sulla ratio decidendi della Corte territoriale, fondata sulla mancata prova del credito IRAP da portare in compensazione e sul mancato superamento di ulteriori argomenti decisivi, tra cui la mancata produzione del bilancio 2008 e l’assenza di prova dell’obbligo del professionista di gestire la corrispondenza sociale solo perché la sede era stata presso il suo studio. Inoltre, la doglianza sull’omesso esame delle quietanze era preclusa dalla doppia conforme e, in ogni caso, la richiesta tendeva a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado
invocato dalla ricorrente per denunciare una pretesa lesione del diritto di difesa in appello
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per la preclusione al riesame in cassazione in presenza di doppia conforme
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato come norma che recepisce la preclusione alla deduzione del vizio ex art. 348-ter c.p.c. in caso di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa lettura del materiale probatorio, quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il vizio di omesso esame di documenti o fatti decisivi non è deducibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specifiche e rilevanti differenze fattuali tra le due decisioni di merito.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sulla mancata prova del danno o del fatto costitutivo del diritto azionato, è irrilevante censurare solo l’inadempimento del professionista se non si contesta anche la ratio decisiva relativa al nesso causale e alla prova del pregiudizio.
- La circostanza che la sede legale della società sia presso lo studio del professionista incaricato non implica, di per sé, un obbligo di quest’ultimo di gestire la corrispondenza sociale, in assenza di specifica prova o pattuizione.
- Per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento professionale non basta allegare la negligenza dell’incaricato: occorre provare il danno patrimoniale concretamente subito e il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio lamentato.
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