Ordinanza n. 1785/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -PREVIA TUTELA CAUTELARE- DEL DINIEGO DEL VISTO D’INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO PER REVOCA DEL NULLA OSTA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato conseguente alla revoca del nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa concessione della tutela cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma rileva che la documentazione acquisita e la condotta processuale del ricorrente, il quale non ha adempiuto a quanto disposto dalla precedente ordinanza n. 19806/2025 ex art. 73 c.p.a., non consentono di accogliere l’istanza cautelare. Il Collegio precisa comunque che la controversia necessita di un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, senza definire il merito della controversia. La decisione è motivata con riferimento alla documentazione presente in atti e alla condotta processuale del ricorrente, che ha disatteso la precedente ordinanza istruttoria o interlocutoria adottata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto pertanto non accoglibile, allo stato, la domanda cautelare, riservando il necessario approfondimento al giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
disatteso la precedente Ordinanza n.19806/2025 ex art. 73 cpa
Il mancato rispetto da parte del ricorrente di una precedente prescrizione o interlocuzione processuale è stato valorizzato dal Collegio, unitamente alla documentazione in atti, per respingere la domanda cautelare, ferma la necessità di approfondire il merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda quando la documentazione in atti e la condotta processuale della parte istante non sostengano, allo stato, la concessione della misura, anche se il merito della controversia richiede ulteriori approfondimenti.
- Il mancato adempimento da parte del ricorrente a una precedente ordinanza adottata nel corso del giudizio può essere valutato ai fini della decisione sull’istanza cautelare, senza comportare necessariamente la definizione del giudizio nel merito.
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