Cassazione Penale, Ordinanza n. 25367/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato anziché a mezzo di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione del GUP del Tribunale di Rimini di condanna alla pena di giustizia per i reati ascritti. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della doglianza, rilevando che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato e non tramite difensore iscritto all'albo speciale previsto per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere proposto mediante difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina l'inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso dell'imputato è inammissibile se non è sottoscritto e presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale, poiché la rappresentanza tecnica costituisce requisito di ammissibilità.
- Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale del ricorso, la Corte non entra nel merito delle censure dedotte, anche se riguardano la dosimetria della pena o il riconoscimento delle attenuanti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diverse ragioni ostative non emergenti nel testo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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